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Il presidente della repubblica. Ruolo e funzioni

Creato il 15 aprile 2013 da Retrò Online Magazine @retr_online

Si avvicinano le elezione del prossimo Presidente della Repubblica.
Per cercare di comprendere al meglio l’importanza dell’evento politico, analizziamo le prerogative di un Presidente, i suoi compiti e la centralità del ruolo.

Il cittadino che ben voglia comprendere ciò che la Costituzione prevede per il Presidente, deve partire dall’articolo 83.Questo articolo prescrive le modalità di elezione della più alta carica dello Stato, su cui si incentrerà un apposito approfondimento sempre sulle colonne di Retrò Online.”Ogni cittadino della Repubblica, che abbia compiuto i cinquant’anni e che goda di diritti civili e politici, può essere eletto Presidente”: così recita l’84.

A cosa può accedere dunque un cittadino con le dette caratteristiche?
L’articolo 87 risponde al quesito, traccia la figura del Presidente con i compiti da esercitare nel settennato. Si suole dire che il Capo dello Stato sia il Garante della Costituzione: questo ruolo lo si individua laddove la Carta afferma che “autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti”.
Semplificando, la Costituzione dispone che il Presidente eserciti un controllo sugli atti che sono la concretizzazione della volontà politica di altri organi della Repubblica. Il Parlamento vota una legge e questa deve essere promulgata dal Presidente, che prima di far ciò è tenuto a valutarne la conformità rispetto alla Costituzione, lo stesso dicasi per gli altri atti.
Questa, come ben si può intuire, è una fase delicata. Il Presidente è stato posto dai nostri Padri al di fuori del circuito politico, il controllo non può certamente essere sul contenuto politico degli atti, discrezionale. Ma proprio perché Garante, dovrà valutare che il contenuto normativo dell’atto non sia illegittimo e rispetti i principi dello Stato.
Il Presidente, dunque,ha un potere a “fisarmonica”: impossibile prevedere in via del tutto astratta le modalità lavorative di un Presidente; a seconda di chi riveste il ruolo, potrebbe astenersi dal prendersi eccessive responsabilità, controllando solo il rispetto formale dell’ordinamento; potrebbe invece andare un po’ oltre, osservando che taluni provvedimenti di natura politica siano ingiusti e dannosi per il Paese.
Pensiamo a Giovanni Leone,che diceva di essere il “Notaio dello Stato”, sottolineando il suo unico potere di controllo formale, oppure osserviamo l’attuale Presidente e il prezioso esercizio di moral suasion: tutto ciò non si trova in Costituzione, che si limita a definire la figura e a contenerla, la personalità politica fa il resto nell’interpretazione del ruolo.
Naturalmente, i Costituenti hanno previsto modalità per contenere un simile potere: anzitutto, come da art. 83, il Presidente è eletto dal Parlamento,così che la sovranità popolare in esso espressa sia rispettata. In secondo luogo, il Presidente che ravvisi elementi negativi in un atto può respingerlo una volta soltanto, ed è obbligato a promulgare se questo è riproposto in maniera identica. Tutto ciò evita la tirannia del Presidente.
È importante segnalare ancora che il Presidente è di diritto colui che presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.
Nel ’48 poi, il nostri Padri si occupare di evitare che il Presidente potesse essere oggetto di ricatti, che minassero la sua funzione di imparzialità e di organo super partes. Stabilirono così che il Capo dello Stato è irresponsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per due fattispecie precise: per alto tradimento e per attentato alla Costituzione. Si intuisce che siano casi limite; per il resto, egli è libero di occuparsi dell’unità nazionale che egli stesso rappresenta, della preservazione dell’ordinamento e dei suoi principi fondamentali senza incorrere in “sgambetti politici”.
Ancora un bilanciamento: ogni atto del Presidente è valido solo se controfirmato da un Ministro, che diverrà politicamente responsabile: così, l’irresponsabilità dell’inquilino del Quirinale è garantita, fermo restando che qualcuno risponderà.
Inoltre, come recentemente abbiamo osservato prima con Monti poi con il tentativo di Bersani, il Presidente nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i ministri.
Può, infine, sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidente; questa facoltà gli è però preclusa negli ultimi sei mesi del mandato ( semestre bianco): ancora una volta un così delicato potere che gli è affidato, è limitato in modo tale per cui non approfitti dell’ultimo periodo di potere per alterare l’andamento politico del Paese.

Insomma, quello del Presidente è un ruolo centrale: al di sopra degli altri organi, senza nessuno vero potere creativo, ma con diverse possibilità di indirizzo verso il nobile fine che egli incarna e che tutti dovrebbe trovarci concordi: la Costituzione.
Constatata l’importanza, possiamo concentrarci sulla rosa dei nomi: chi è il più indicato per un simile compito?

Articolo di Lorenzo Berto.

quirinale

Foto MarkusMark, licenza CC BY-SA, modificata


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