
Esercitare un proprio diritto non può avere come conseguenza (meglio, ritorsione) il trasferimento in un'altra sede di servizio: questa, in sintesi, la decisione presa dal Tar dell'Emilia Romagna con la recente sentenza nr. 00363 del 21 maggio 2012. Il caso riguardava un sottufficiale dell'Esercito trasferito da Forlì a Roma con la motivazione del la "venuta meno del rapporto di fiducia con il comandante". I giudici amministrativi hanno però accertato, e da qui l'annullamento del trasferimento, che l'incrinatura del rapporto fiduciario era derivata dalla richiesta del sottufficiale di "accesso ai documenti" (facoltà prevista dalla c.d. legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, nr. 241/1990) per poter contestare il "rapporto informativo" (il documento con il quale il superiore gerarchico valuta il personale alle proprie dipendenze). Leggendo la sentenza, si conferma ancora una volta la possibilità che le "registrazioni fonografiche" possano essere ammesse quali fonti di prova nel processo amministrativo (art. 63 - 5° comma - del Codice del Processo Amministrativo). Ringrazio Lorenzo Lorusso, presidente del Movimento dei Finanzieri democratici, per la segnalazione della notizia.





