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Il tramonto del monopolio SIAE. Il Tribunale di Milano è con Soundreef.

Creato il 15 ottobre 2014 da Retrò Online Magazine @retr_online

Una settimana fa trattavamo il tema Soundreef con estrema chiarezza: " è il futuro", "spazzerà via la SIAE"; ci preparavamo al primo live jazz con licenza Soundreef tenutosi venerdì 10 ottobre a Roma, presso il 28Divino; già sognavamo nuovi scenari di mercato europeo libero da localismi, e denunciavamo la scarsa informazione circa le società di collecting e il diritto d'autore. Ed ecco che il primo a dar ragione a noi e ai ragazzi di Soundreef è niente poco di meno che il Tribunale di Milano che in provvedimento cautelare ha così pronunciato:

"Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall'articolo 180 L. aut. né sembra infatti potersi affermare che la musica [...] gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba obbligatoriamente essere affidata all'intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza"

Il contenzioso era stato proposto da una cantautrice e dalla radio in-store Ros & Ros che avevano esortato le istituzioni a inibire alla società di collezione royalty inglese la capacità di continuare la propria attività accusando la suddetta impresa di sostenere una concorrenza sleale e violare l'esclusività (?!) del mandato SIAE.
L'atto del giudice continua e ribadisce:

"La sentenza sostiene la reclamata piena legittimità della condotta di Soundreef, dal momento che l'art. 180 L. Aut. non può essere letto in contrasto con l'art.56 TFUE che garantisce la libera circolazione dei servizi"

I ragazzi di Soundreef, sentendosi Davide contro Golia, gridano alla vittoria, giustamente, e acclamano la loro ormai riconosciuta legittimità. Non che prima fossero illegittimi, intendiamoci. Soundreef, come abbiamo già scritto in precedenza, affonda le sue radici legali in una decisione della Commissione Europea, direttiva 2014/26/UE CISAC - 2008, e si avvale dei principi di libera concorrenza e libera circolazione dei servizi, valori portanti della cultura economica europea.

I giudici hanno, inoltre, aggiunto che, dal momento che Soundreef è una collecting society inglese, non vi è obbligo per una collecting society europea di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con l'impresa di collezione locale, il che viene categorizzato come "facoltà" e non come "obbligo". I giudici non sono tifosi, giustamente, e nel redarre l'atto prendono le giuste accortezze consone ad un provvedimento cautelare, ma possiamo certo dire che il risultato è notevole e la posizione delle istituzioni giudiziarie è stata chiara e precisa. Siamo dunque di fronte ad un atto che molto probabilmente avrà ripercussioni sul modo di intendere il diritto di autore e le imprese di collecting in Italia.

Per concludere, ai meno avvezzi di esegesi delle fonti giuridiche, ricordiamo inoltre che i giudici statali hanno l'obbligo di rifarsi a fonti sia nazionali sia (quando necessario) a fonti europee, tenendo ben presente che le seconde sono sovraordinate rispetto alle prime e quindi sapendo che se una norma è in una situazione antinomica con l'altra, quella statale viene abrogata implicitamente oppure adattata e quindi resa uniforme ai parametri suggeriti dall'UE. Ciò detto, dunque, tenuti a mente i concetti di "libero mercato", "concorrenza" e "servizi" (dove per servizi si dovrebbe intendere i vantaggi che le imprese offrono, in questo caso, agli autori), noi giovani, sempre polemici, sempre frettolosi, impertinenti, con ironia ci chiediamo infine un'ultima cosa.

Giacché la legge che concede una riserva di mandato a SIAE risale al 1941 (legge del 22 aprile N. 633) , giacché il testo è stato consolidato nel febbraio del 2009 in una maniera non esattamente conforme a quanto stabilito l'anno precedente dal Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, giacché il diritto d'autore, per dirsi diritto, deve tutelare l'autore prima che l'editore o il distributore, quanto ci metteranno a modificare o (ancor meglio) abrogare questo molestissimo e vecchissimo articolo 180?


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