Spesso in Italia il legislatore finisce fuori strada, a volte, però, gli effetti rasentano la pura follia – del resto, che dovremmo aspettarci da una legge in vigore il cui titolo è: Decreto Legislativo Luogotenenziale del 20 Novembre 1916 n.1664?
Per i meno esperti questo decreto ha il compito di istituire il Tribunale Regionale Delle Acque Pubbliche. La domanda a questo punto nasce spontanea: ma esiste davvero? Sfortunatamente Si! Ciò che dovrebbe sorprendere è che questa legge, emanata quasi un secolo fa, è ancora in vigore ed è ben lontana dall’essere abrogata. Progetti di riforma ce ne sono stati (il disegno di legge del 2002 in particolare, approvato dal Consiglio dei Ministri durante il secondo Governo Berlusconi, ne prevedeva persino l’abrogazione) ma nessuno di questi ha raggiunto la votazione in parlamento. E come potrebbe l’Italia fare a meno delle fondamentali competenze di questo Tribunale?! Siamo infatti quotidianamente assediati da controversie relative alle acque pubbliche sotterranee, a quelle relative alla demanialità delle acque ovvero a quelle riguardanti i diritti relativi a derivazioni e utilizzazioni di acque, etc.,tutte declinate dall’art.140 del Regio Decreto 1775/1933 e dagli art. 25 e 29 del Regio Decreto 1604/1931 (T.U. sulla “Pesca”), da poter finanziare non una ma ben otto sezioni rispettivamente nelle città di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari.In un normale paese di Civil law in materia di diritti soggettivi sarebbe stato adito l’ordinario giudice civile, anche se una delle parti in causa è la P.A., che in queste situazioni avrebbe richiesto l’ausilio di un consulente tecnico, che avrebbe a sua volta stimato la controversia aiutando il magistrato ad arrivare con facilità ad una decisione; in Italia per queste materie non si può fare a meno di una corte a dir poco eterogenea, composta da un giudice ordinario la cui qualifica corrisponde al Procuratore Generale della Cassazione che presiede il tribunale, quattro Consiglieri di Cassazione, quattro esponenti del Consiglio di Stato, tre tecnici e membri effettivi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (de facto tre ingegneri) con mandato quinquennale ed infine un Presidente di Sezione della stessa corte che sostituisce il Presidente in caso di impedimento.Dopotutto la portata delle materie è talmente spinosa da giustificare la presenza di membri non togati all’interno del collegio giudicante. E se qualcuno stesse pensando di ricorrere all’appello, non c’è da preoccuparsi: il legislatore ha previsto il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, le cui competenze non si limitano ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi! Infatti se quest’ultima corte funge da tribunale di secondo grado quando sia leso un diritto soggettivo è corte di unico grado in caso di violazione di interesse legittimo, pazzesco… La materia competente è la stessa, l’acqua pubblica, ciò che cambia è la natura dell’interesse leso! Non si vada a dire in giro che per una tal situazione giuridica poteva tranquillamente essere competente il T.A.R.
Perché meravigliarsi di istituzioni giurisdizionali così arcaiche se in duecento anni la dottrina e giurisprudenza italiana non hanno ancora dato una definizione uniforme di “Interesse Legittimo”?
Ad oggi il dibattito pubblico è incentrato sulla Spesa Pubblica e sull’Abolizione del Senato della Repubblica, mi chiedo se non sia il caso di iniziare dalle piccole cose, tanto per arrivare ad un sostenibile livello di semplificazione/civiltà nell’amministrazione pubblica e nella giurisdizione.
AzzeccaGarbugli