Nella seduta di venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha stabilito la sospensione del pagamento dell’acconto IMU per la prima casa e le relative pertinenze, i terreni agricoli e i fabbricati rurali.
Alla sospensione del pagamento che farà “perdere” un gettito stimato intorno ai 2,4 miliardi di euro, farà seguito, una riforma complessiva della tassazione sugli immobili che dovrà essere realizzata entro il prossimo 31 agosto nel rispetto nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2013 e in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo (leggi anche “Sospensione IMU di giugno e deducibilità per le imprese, OK dal CdM“).
Nel caso in cui la riforma non venisse realizzata entro tale termine, i proprietari degli immobili esenti dovranno pagare l’acconto dell’imposta entro il 16 settembre 2013 secondo le regole attualmente vigenti (disponibile il software di calcolo IMU).
Nella nuova disciplina – si legge nel comunicato del Governo – sarà ricompreso anche il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Ora passiamo in rassegna le categorie di immobili esenti e non esenti dal pagamento dell’acconto IMU previsto per il prossimo 17 giugno (consulta la Guida IMU).
Immobili esenti
Il Governo ha stabilito la sospensione del pagamento della prima rata Imu su:
1) Prima casa (circa 19 milioni): abitazione in cui proprietario ha la residenza e la dimora con la propria famiglia, con annesse le pertinenze (fin ad un massimo di 3), comprese quelle accatastate con la casa;
2) Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, con relative pertinenze;
4) Terreni e i fabbricati rurali: terreni agricoli anche incolti di proprietà di coltivatori diretti, imprenditori agricoli o di società, compresi i terreni montani e collinari incolti, fabbricati agricoli, fabbricati rurali strumentali e abitazioni rurali (abitazione principale degli agricoltori ma anche seconde case).
Tra gli immobili considerati come Prima casa figurano anche:
- la casa assegnata al coniuge in sede di separazione, anche se intestata all’altro coniuge non residente in quell’immobile;
- le case dei coniugi che risiedono e abitano in comuni diversi;
- le abitazioni non affittate di persone anziane o disabili ricoverati a tempo permanente in istituti o case di cura, solo in caso di delibera comunale che le assimila alla Prima casa;
- le abitazioni di persone residenti all’estero e iscritte all’Are (anagrafe di residenti all’estero), in caso di delibera comunale;
- due unità abitative accatastate insieme.
Immobili non esenti – acconto da pagare entro il 17 giugno
Sono stimati in 30 milioni gli immobili sui quali è previsto il pagamento dell’acconto Imu a giugno, tra questi:
1) Prima casa di pregio (circa 73 mila): abitazione in cui proprietario ha la residenza e la dimora con la propria famiglia, con annesse le pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazione signorile), A/8 e A/9 (castelli e palazzi)
2) Seconda casa ( più di 13 milioni): casa nella quale il proprietario non risiede, casa data in affitto, casa in prestito a parenti, case rimaste invendute delle imprese di costruzione, case di militari o forze dell’ordine che risiedono in caserma e casa del coniuge al quale non è assegnata come abitazione e in attesa della sentenza di separazione;
3) Uffici: uffici, negozi, laboratori e tutti quei fabbricati accatastati nel gruppo A (tranne A/10) e nel gruppo D, ma anche box, cantine, magazzini, soffitte (accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 ) non pertinenziali all’abitazione principale
4) Capannoni: immobili accatastati nel gruppo D, come alberghi, cinema, teatri, ospedali, banche, edifici produttivi.
A differenza di quanto ipotizzato nei giorni scorsi non sono previsti sconti per gli immobili d’impresa per i quali è confermata la modifica del moltiplicatore da 60 a 65 e non sono previste riduzione di aliquota. Il Governo Letta intende però inserire all’interno della riforma complessiva, prevista entro il 31 agosto, la deducibilità dell’IMu da Ires e Irpef, ma solo per i fabbricati per attività di impresa e effettivamente impiegati per le attività produttive.
Come si pagherà l’acconto?
La legge di conversione del d.l. n. 35/2013 (Debiti delle p.a.) dovrebbe inserire la regola per il pagamento dell’acconto, secondo la quale la prima rata sarà pari al 50% dell’imposta secondo le aliquote comunali fissate per il 2012, valevole anche per chi pagherà a giugno.