Fonte: Governo Italiano
Nel nostro Paese l’immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi.
In particolare, con il decreto sui flussi il Governo stabilisce ogni anno, sulla base delle indicazioni contenute nel documento di programmazione triennale e dei dati sull’effettiva richiesta di lavoro da parte delle realtà locali, le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro, anche di lavoro stagionale (art. 3 TU). I decreti possono prevedere quote riservate per i cittadini provenienti da Paesi a forte pressione migratoria con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi specifici di cooperazione in materia di immigrazione e nell’ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale (art. 21 TU).
Per l’anno 2012 sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 35.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2012 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2012.
La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Nella quota sono compresi anche i lavoratori non comunitari, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Il Decreto prevede, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l’anno 2012, l’ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di origine, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998.(Art.2)
L’autorizzazione al lavoro rilasciata ha una validità minima di 20 giorni e massima di sei o nove mesi (in base alla durata del lavoro stagionale o anche con riferimento a lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro). Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo dopo il secondo ingresso per lavoro stagionale, purchè l’interessato abbia fatto rientro nel proprio Paese alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Tale conversione deve essere richiesta nell’ambito del decreto flussi annuale presso lo Sportello Unico competente in base al luogo ove si svolge l’attività lavorativa.
Infine l’articolo 17, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. Semplifica Italia) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha introdotto una importante novità relativa all’assunzione di quei lavoratori già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale in Italia e successivamente rientrati in patria alla scadenza del permesso.
In particolare, se il datore di lavoro che fa richiesta è lo stesso dell’anno precedente è previsto un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale, decorsi i venti giorni previsti dalla legge senza che lo Sportello Unico per l’immigrazione abbia comunicato il proprio diniego, la richiesta di nulla osta al lavoro si intende accolta.
Filed under: Economia, Emigrazione, Politica Italiana Tagged: Decreto flussi 13 marzo 2012