Bocciato in parte. Così intitoleranno i giornali.
In realtà, pur essendo vero che la Consulta ha respinto la richiesta di bocciatura in toto avanzata dal tribunale di Milano, il legittimo impedimento è stato smontato integralmente nel merito e nella funzione.
Andiamo a vedere in cosa consisteva la legge 51 del 2010 e dove ha posto i suoi rilievi la Corte Costituzionale.
Art. 1
1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo.
La Corte Costituzionale lo cambia così: è il giudice che deve valutare se l’impegno non permette all’imputato di presenziare in aula. Tutto ciò dovrà avvenire nell’ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze della giurisdizione, esercizio del diritto di difesa e tutela della funzione di governo, oltre che secondo un principio di leale collaborazione tra poteri. Ma l’obiezione resta: sarà il giudice, come avviene per tutti, a decidere se un impedimento sia legittimo o no, non sarà più sufficiente il certificato della segreteria di Palazzo Chigi
2. Per i Ministri l’esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.
3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.
4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi.
Comma bocciato dalla Corte che lo considera un’irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione, richiamandosi all’articolo 3 della Costituzione.
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell’articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Rimangono in piedi commi indifferenti, ovvero quelli che prevedono il congelamento della prescrizione e la durata massima di 18 mesi.
Sostanzialmente, nei processi per Berlusconi ora torneranno a valere le regole che valgono per tutti. La decisione sulla legittimità di un impedimento è a discrezione del giudice, così come la scelta della data dell’udienza, qualora si disponga il rinvio. Niente più procrastinazione automatica a 6 mesi di distanza.
Una legge così, di fatto, non serve al premier. Presumibile che sarà ritirata dagli stessi fautori, oppure la sua carcassa vuota rimarrà in vigore fino alla sua scadenza naturale, vale a dire ottobre.
Ma la norma non è più efficace. I processi Mills, Mediaset e Mediatrade ripartiranno. E saranno tumultuosi terreni di scontro tra avvocati e giudici, sia nel merito delle accuse, sia per la decisione delle date in cui si terranno le udienze.
Sta ai scribacchini di Arcore, Ghedini e Alfano in primis, porre rimedio. Vorrete mica che Berlusconi vada a processo?