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La castrazione chimica: pedofilia. 1° parte

Da Psychomer
by Valentina Dettori on ottobre 29, 2012

Iniziamo oggi un’ampia trattazione di questo spinoso argomento, approfondendo (nei 6 articoli a seguire) diversi punti di vista.

Come si evince dalla consultazione del DSM-IV (American Psychiatry Association), la focalizzazione parafilica della pedofilia comporta attività sessuale con bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli). Il soggetto con Pedofilia deve avere almeno 16 o più anni, e deve essere di almeno 5 anni maggiore del bambino. I pedofili sfogano i propri impulsi con bambini poiché, come sosteneva Freud, pongono meno resistenze e creano minore ansia dei partner adulti, permettendo di evitare l’angoscia di castrazione, possono limitarsi a spogliare il bambino e a guardarlo, a mostrarsi, a masturbarsi in sua presenza, a toccarlo con delicatezza ed accarezzarlo. Altri, invece, sottopongono il bambino a fellatio o cunnilingus, o penetrano la vagina, la bocca o l’ano del bambino con le dita, con corpi estranei, o col pene, usando vari gradi di violenza per fare ciò. Queste attività sono di solito giustificate o razionalizzate sostenendo che esse hanno valore educativo per il bambino, che il bambino ne ricava piacere sessuale, o che il bambino era sessualmente provocante .

Il disturbo inizia di solito nell’adolescenza, sebbene alcuni soggetti con Pedofilia riferiscano di non essere stati eccitati da bambini fino alla mezza età. La frequenza del comportamento pedofilico varia spesso a seconda dello stress psicosociale ed il decorso è di solito cronico, specie in coloro che sono attratti dai maschi. Il tasso di recidive dei soggetti con Pedofilia con preferenza per i maschi è all’incirca doppio rispetto a coloro che preferiscono le femmine.

Il 10° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, presentato da Eurispes e Telefono Azzurro (2009), ha interessato circa 2.500 bambini e ragazzi, dai 7 ai 19 anni d’età, analizzando 1.090 questionari per quanto riguarda l’infanzia e 1.373 per quanto riguarda l’adolescenza. Viene messo in risalto come tra il primo Gennaio 2006 e il 31 Luglio 2009 sono stati effettuati complessivamente 5.830 interventi, riguardanti per la maggioranza soggetti di sesso maschile (52,6% vs 47,4% delle femmine) e minori dei 10 anni d’età (63%); la motivazione più frequente per la quale furono richiesti gli interventi del 114 è stata quella di abuso e violenza a danni di minori (26,9%). Nel 2006 (7° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza) si era stimato che tra il 2000 e il 2005 il numero delle vittime di abusi sessuali ammontava a 2.891, dei quali 2.406 furono vittime di violenze sessuali, 299 furono i casi di atti sessuali con minorenne, 87 le vittime di violenze sessuali di gruppo e 99 i casi di corruzione di minorenne. Volgendoci alla stampa, tra il Gennaio e l’Agosto del 2008, 121 sono stati gli articoli censiti sulla tematica riguardante l’abuso e la violenza sessuale minorile, dimostrandosi il Corriere della Sera (13,2%) e La repubblica (13,2%) le testate che forniscono maggiore attenzione alla questione, facendo soprattutto riferimento a casi in cui adulti abusano di giovani vittime (75%).

Dal Rapporto ONU sulla violenza sui minori del 2006 si stima che tra 500 milioni e un miliardo e mezzo di bambini e adolescenti  subiscono forme di violenza e dal terzo Congresso mondiale sullo sfruttamento sessuale dei minori (Rio de Janeiro, 2008) è emerso che sono circa 75 milioni i minorenni sotto i 18 anni che hanno avuto rapporti sessuali forzati o subito violenze sessuali, con o senza sfruttamento commerciale.

Nel contesto normativo e culturale del nostro Paese l’unico potere in grado di contrapporsi all’abuso è quello dello Stato, nelle sue articolazioni amministrative e giudiziarie, civili e penali. L’intervento giudiziario sul piano penale deve presentare dunque una doppia finalità immediata, costituita dalla necessità funzionale della repressione del reato con la conseguente punizione del colpevole nonché dalla contestuale tutela e protezione del soggetto passivo del reato minorenne.

La legge del 15 febbraio 1996 n.66 persegue l’obiettivo di tutelare l’integrità non solo fisica ma anche psichica dei soggetti più esposti alle aggressioni e alle violenze sessuali ed ha uno scopo preventivo e punitivo. Le pene previste per chi si macchia di violenza sessuale sono, infatti, più severe rispetto al passato.

Continua…


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