Roma, luglio 2000. Dopo un iter durato pressapoco due anni, la legge 212 viene approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica, Ciampi: nasce lo Statuto dei diritti del contribuente. E’ l’attuazione (parziale, come si vedrà) di un disegno risalente ai lavori preparatori della Costituzione. Il comitato dei Settantacinque, incaricato dall’Assemblea Costituente di redarre la carta costituzionale, già immaginava una “legge sui princìpi”: un corpus organico di norme contenenti principi complementari e ulteriori rispetto a quelli che tutelano il contribuente a livello costituzionale, tali da costituirne l’esplicitazione, specificazioni di un discorso che si intendeva rendere più completo e approfondito.
Una legge sui principi, dunque, che in una gerarchia assiologica avrebbe assunto una posizione intermedia tra gli artt. 23 (principio di legalità della imposizione tributaria) e 53 (capacità contributiva come presupposto ma al contempo limite della pretesa tributaria) della Costituzione e tra un codice tributario dalla funzione e contenuto attuativi.
Del codice tributario mai fu dato sapere e, quando sembrò stesse per prendere forma, ci pensò Tremonti, nel 2003, ad affossare l’approvazione della legge delega che avrebbe dovuto portarlo alla luce.
Lo Statuto del Contribuente, invece, non ebbe altrettanta sfortuna. La “legge sui principi”, in ritardo, ma arrivò.
Lo Statuto rappresenta uno spartiacque. Dottrina e giurisprudenza tributaria si dividono tra un prima, e un dopo: per il contribuente italiano è l’alba di una nuova era. Ad affermarlo è Giovanni Marongiu, parlando come se ne fosse l’autore, e non a torto. Lo fu, infatti, in qualità di sottosegretario di Visco ministro delle Finanze a tempi del governo Prodi I.
L’alba di una nuova era, si è detto: obbligo di chiarezza e trasparenza delle norme tributarie, divieto di retroattività, divieto di istituire nuovi tributi mediante decreto-legge, obbligo per la P.A. di motivare i propri provvedimenti, tutela della buona fede e dell’affidamento. Più due nuovi istituti su tutti: Garante del Contribuente e interpello ordinario.
Al contribuente si dà la facoltà, in caso di controversa applicazione di disposizione tributaria nel caso concreto, di interpellare il fisco per ottenere l’interpretazione corretta, senza più correre il rischio di sbagliare e venire sanzionato. Di più: il contribuente propone la propria versione dei fatti, e se la risposta non giunge entro centoventi giorni, vale il silenzio-assenso.
Ripercorrendo il celebre climax di un poeta nostrano, “libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi”: all’alba del terzo millennio, un popolo di soggetti passivi si sveglia e scopre di essere un popolo di “contribuenti”, munito di nuovi diritti e facoltà.
All’orizzonte c’è l’Euro, Rutelli, e anni e anni di irrisori rendimenti sui titoli di Stato: dipinte all’ombra dell’Ulivo, son del contribuente italiano le magnifiche sorti e progressive.
E invece no.
A quasi tredici anni dalla sua entrata in vigore, lo Statuto passa come una delle leggi più derogate della storia repubblicana. Si calcolano, tra leggi e leggine, più di quattrocento violazioni: uso sistematico della decretazione d’urgenza, leggi che generano obiettiva incertezza nel diritto, abrogazione di disposizioni agevolative durante la vigenza delle stesse, attribuzione, più o meno diretta, di una valenza normativa ai documenti di prassi amministrativa. Da soddisfare tutti i palati, e da riempire anche ben altri orifizi. Ma spicca sopra ogni altra, la chimera della irretroattività: si va dal dimezzamento dell’aliquota di ammortamento del valore di avviamento a esercizio in corso del 2006, fino all’ultima delizia del governo Monti: la franchigia retroattiva di 250€ su deduzioni e detrazioni Irpef, presente nel d.d.l. dell’ultima legge di stabilità. Meno male che poi l’ha riscritta Brunetta (sic!), perché nel testo definitivo il furto ci è stato risparmiato.
Come risolvere il problema? Facile a dirsi, meno a farsi. Perché per farlo, attribuendo cioè rango costituzionale al principio di irretroattività in ambito tributario, occorre superare l’argine delle maggioranze rinforzate che l’art. 138 erige a chiunque si accinga a modificare la Costituzione.
Ma allora si capisce come ascrivere diritti, privi di meccanismi in grado di impedire che questi vengano sistematicamente violati, sia esercizio vano. E presentare il tutto come la strada verso il sol dell’avvenire, risulti irriverente e quasi offensivo.
Ma qui viene il bello. Lo faccio presente all’avvocato Marongiu e gli chiedo se non occorra ammettere che la protezione che lo Statuto garantisce è risultata essere palesemente insufficiente; se non sia il caso di ripensare la materia della tutela del contribuente; se la strada per la crescita non possa e debba passare anche da una minore incertezza del sistema tributario.
“Un giurista, caro studente, non deve guardare alla violazione di una norma, ma alla reazione che l’ordinamento prevede alla violazione di tale norma. Lo Statuto, vede, costituisce una sorta di parametro di costituzionalità: pur non avendo rango costituzionale, esso orienta l’interpretazione che la Corte costituzionale dà dei principi a tutela del contribuente, quelli sì presenti in Costituzione. Ovviamente in senso favorevole a quest’ultimo.”
Di fronte a un tributo retroattivo o altra violazione dello Statuto, l’ordinamento tiene perché resta assicurata la possibilità di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte.
Ma è un’eventualità che può richiedere anni.
E il contribuente nel frattempo? Paga.
Cazzi suoi.
Al di là della sconcertante insensibilità che un simile ragionamento tradisce nei confronti del problema sociale e non solo economico della pressione fiscale nel nostro Paese (solo tra giugno e luglio, a causa della concomitanza delle scadenze di Iva Irpef e della nuova Tares, verrà prodotto un gettito complessivo di quasi 32 miliardi di euro), è un’altra la riflessione che mi sento di fare.
Siamo seri, davvero pensiamo che a gente come l’avvocato Marongiu e Visco possa essere demandata la tutela del contribuente? No. Garanzie a tutela del contribuente avrebbero dovuto provenire da chi assicurava al popolo delle partite Iva che nelle loro tasche mai avrebbe infilato le mani.
E invece, a distanza di quasi tredici anni, lo Statuto rappresenta una Carta straccia dei diritti del contribuente. Contribuente che in questi tredici anni si è dovuto preoccupare di vedersi infilato ben altro che “le mani nelle tasche”, continuando piuttosto a ricoprire il proprio ruolo storico di soggetto “passivo”.
Alberto Sandalo