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La revisione della caldaia a gas

Creato il 19 novembre 2013 da Michelepinassi @michele_pinassi
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Come ogni anno, con l’avvicinarsi dell’inverno, ogni famiglia con annessa caldaia a metano deve fare i conti con la famigerata “revisione” prevista dalla legge.

Su questo obbligo, importante per salvaguardare l’incolumità delle abitazioni e relativi abitanti, si sono occupati sia il Comune che la Provincia di Siena, attraverso il “Progetto Caldaie Sicure“, che hanno successivamente delegato l’APEA ai controlli a campione previsti.

Fissate anche le tariffe per i controlli periodici, che però non comprendono eventuali parti di ricambio (per la mia caldaia, ad esempio, viene sempre sostituito l’anodo in magnesio…):

Potenza Impianto < 35 kW : 80 + iva
35 kW ≤ Potenza Impianto ≤ 116 kW : 110 euro + iva
117 kW ≤ Potenza Impianto ≤ 350 kW : 135 euro + iva
Potenza Impianto oltre 350 kW : 230 euro + iva

Gran parte delle caldaie a gas per le abitazioni rientra nella prima fascia, < a 35kW.

Per caso qualche settimana fa incappai in un link che attirò subito la mia attenzione, Manutenzione caldaie: nuove regole per i controlli. Ogni 4 anni quelli per caldaie a gas autonome, che testualmente recita:

Con l’approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio di Ministri del 15/2 (in attuazione del D.L.g.s. 195/2005 e della Direttiva Europea sul rendimento energetico in edilizia 2002/91/CE), finalmente anche l’Italia, riparando alla procedura d’infrazione per il “non completo recepimento”, si uniforma alle norme europee sulla cadenza dei controlli sull’efficienza energetica negli impianti termici. 

…

Con l’entrata in vigore del Regolamento approvato, la cadenza dei controlli sull’efficienza energetica (salvo prescrizioni diverse dell’installatore o manutentore ricavabili nel libretto d’uso della caldaia) sarà:

- Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido

- Ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL

Praticamente si passa dai 2 anni ai 4, con, recita sempre l’articolo:

Grazie a questa nuova tempistica si potranno risparmiare dai 60 agli 80 € annui a famiglia. E’ importante informare le famiglie: sono molte le omissioni informative o la scorretta  informazione da parte degli operatori. Questi ultimi, spesso, continuano a sostenere, in ogni caso, l’obbligo del controllo e/o della manutenzione ogni anno e il controllo combustione (fumi) ogni due anni.

Incuriosito da questo comunicato, non volendo però incappare nelle sanzioni per omissione di controllo della caldaia, ho scritto all’APEA attraverso l’indirizzo e-mail dedicato: [email protected].

Il giorno dopo -complimenti alla velocità !- arriva la risposta:

Gentile Sig. Pinassi,

Le inviamo il testo della delibera di giunta provinciale n.154 del06.08.2013,  adottata a seguito dell’approvazione del DPR 74/2013 e della conversione in legge del D.L. 63 del 4/6/2013.

Restiamo a Sua disposizione e porgiamo

Distinti saluti.

Apea

La risposta però, se pur veloce, non è molto ben chiara. Soprattutto il DPG 154 della Giunta Provinciale che mi allegano, “Manutenzione e controllo degli impianti termici. D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 e D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013. Regime transitorio“, riporta nel dispositivo:

1. per le motivazioni espresse in premessa e in particolare per l’assenza della documentazione tecnica di cui all’art.7 commi 5 e 6 del D.P.R. 74/2013 nonché per la necessità di chiarimenti sulla portata delle ulteriori modifiche annunciate dal D.L. 63/2013, di confermare l’attuale assetto organizzativo relativo alla manutenzione e controllo degli impianti termici per il territorio della Provincia di Siena di cui alle D.G.P. n. 345 del 21.12.2010 e n. 8 del 22.01.2013;

2. di dare mandato al Settore Politiche Ambientali affinché, sulla base della nuova documentazione tecnica prevista dal DPR 74 nonché a seguito dei chiarimenti riguardo alla effettiva portata delle modifiche introdotte dal D.L. 63/2013, provveda ad attivare tutti gli adempimenti amministrativi necessari per gli adeguamenti al mutato quadro normativo, attraverso l’elaborazione di un nuovo Protocollo d’intesa e del relativo Disciplinare tecnico da sottoporre all’attenzione degli attuali soggetti firmatari;

Praticamente, in due parole, mancando “adeguata documentazione tecnica”, rimane in vigore l’attuale assetto organizzativo (revisione ogni 2 anni) ma che si dà mandato al Settore Politiche Ambientali di attivarsi per adeguare l’attuale regolamentazione al “mutato quadro normativo”.

Il DPG è datato 6 agosto 2013 ed ancora oggi, come mi viene confermato in una successiva e-mail di chiarimenti da parte dell’APEA, non vi è notizia del nuovo Protocollo d’intesa.

Pertanto, alla luce di quanto scritto, la revisione deve essere fatta -se non diversamente previsto dal costruttore della caldaia- ogni 2 anni.


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