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Le imprese che utilizzano amianto devono inviare la relazione annuale entro il 28 febbraio

Creato il 09 febbraio 2011 da Zero39

Le imprese che utilizzano amianto devono inviare la relazione annuale entro il 28 febbraio

PER INFO E ISCRIZIONI

Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e Coordinatrice della Macrosezione “Ambiente”

L’art. 9 della Legge 27.03.1992 n. 257  (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), relativo a Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica, stabilisce, ai primi due commi, che :
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
dell’amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati
gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e
le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all’articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità
“.

Nel 2011, il termine per presentare la relazione (relativa all’anno solare 2010) alle Regioni, alle ASL competenti territorialmente e alle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano è il 28 febbraio.

La relazione è composta da quattro parti:

  • lettera accompagnatoria
  • scheda informativa
  • scheda cantiere per matrice friabile
  • elenco addetti impegnati negli interventi

La relazione (relativa all’anno solare precedente) deve essere obbligatoriamente inviata entro il termine suindicato anche se a quella data si sono cessate le attività oggetto di controllo. In caso di mancato invio della relazione, è prevista una sanzione il cui importo oscilla tra Euro 2.582,28 e Euro 5.164,57.

Per maggiorni informazioni, documentazione e modulistica utile, legislazione, giurisprudenza, schede informative, schede tecniche, approfondimenti, news, pareri degli esperti, risposte a quesiti, si rimanda alla sezione “SPECIALE AMIANTO” del sito ufficiale dell’Associazione, http://www.zerotrenta9.com, la quale è accessibile previo pagamento di un abbonamento annuale dell’importo di Euro 5,00.

Per maggiori info, scrivere a [email protected].

Roma, 09.02.2011   Avv. Daniela Conte

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