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Legge di stabilità, vi presentiamo le novità in edilizia dalla relazione illustrativa

Creato il 24 ottobre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Legge di stabilità, le novità dalla relazione

Avete bisogno di chiarimenti in merito alle novità, legate al mondo dell’edilizia, dell’ambiente e dei beni culturali, contenute nella Legge di stabilità? Ecco alcune risposte, estratte dal testo definitivo della relazione illustrativa al disegno di legge (ddl) stabilità. In particolare sono coinvolte le opere infrastrutturali, le politiche forestali e i beni culturali.

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato alcuni articoli interessanti sul ddl stabilità, tra questi vi consigliamo Le novità per edilizia e infrastrutture nella Legge di Stabilità 2013Legge di stabilità, la stangata arriverà nel 2014. Se volete invece leggere il testo definitivo della legge di stabilità, cliccate qui.

All’articolo 2 (dedicato alla Gestioni previdenziali), troviamo una consistente sezione dedicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare i commi dal 49 al 57 hanno disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 50 riduce l’autorizzazione di spesa (disposta dall’ articolo 1, comma 981, della legge Finanziaria per il 2007) relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia per un importo pari a 5 milioni per l’anno 2013, di euro 3 milioni per l’anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2015.
Il comma 51 riduce, a decorrere dall’anno 2013, di euro 24.138.218 l’autorizzazione di spesa per gli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della n. 910 del 1986 per la realizzazione degli investimenti.
Il comma 52 riduce di euro 45.000.000, a decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione di interventi nel trasporto rapido di massa (di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 517 del 1996).
Il comma 53 apporta una riduzione di euro 6.971.242, per l’anno 2013, di euro 8.441.137 per l’anno 2014, di euro 8.878.999 per l’anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2016, dell’autorizzazione di spesa prevista per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del MIT (art. 39, comma 2, della legge n. 166 del 2002).
Il comma 54 riduce l’autorizzazione di spesa per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto, per un importo pari a 10.249.763 euro per l’anno 2013 e a 7.053.093 euro a decorrere dall’anno 2014. (art.. 585 del “Codice dell’ordinamento militare”).
Il comma 55 ridetermina il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media in 210, per l’anno 2013, e in 200 a decorrere dall’anno 2014.
Il comma 56 ridetermina in 136 unità, a decorrere dall’anno 2013, il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare.
Il comma 57 incrementa la quota di introiti, derivanti dalla contribuzione degli utenti per le attività relative al Registro italiano dighe, che resta acquisita al bilancio dello Stato. In particolare, l’importo di risorse da acquisire al bilancio dello Stato è pari ad euro 2.673.000, per l’anno 2013, ad euro 3.172.000, per l’anno 2014, e ad euro 3.184.000 annui, a decorrere dal 2015 (invece di 1.514.000 annui a decorrere dal 2013).

I commi da 59 a 62 recano invece disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il comma 59 autorizza l’Istituto per lo sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A., interamente partecipato dal MIPAF, a versare all’entrata dello Stato la somma di euro 16.200.000,00 entro il 31 gennaio 2013, euro 8.900.000,00 entro il 31 gennaio 2014 ed euro 7.800.000,00 entro il 31 gennaio 2015. Tali versamenti sono da intendersi integrativi rispetto a quanto già previsto dall’articolo 4, comma 53, della legge di stabilità 2012.
Il comma 60 ridetermina, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646 la riduzione delle spese degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, disposta dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n.95/2012 – allegato 3.
Il comma 61 apporta una riduzione degli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, sgravi previsti dall’art. 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, che vengono pertanto corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l’anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall’anno 2016.
Il comma 62 prevede che le somme disponibili nel bilancio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato, di cui all’articolo 59 del d.l. 83 del 2012, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013.

Inoltre, i commi 64 e 65 dell’articolo 2 recano disposizioni volte alla riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.
Il comma 64 prevede che la sospensione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del d. lgs. n. 42 del 2004, destinati agli interventi conservativi su beni culturali detenuti da soggetti privati, prevista a legislazione vigente fino al 31 dicembre 2015, prosegua fino a che non siano pagati i contributi già concessi e non ancora erogati ai beneficiari.
Il comma 65 apporta modifiche a quanto disposto dall’articolo 4, comma 85, della legge di stabilità 2012, al fine di assicurare il conseguimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dai decreti-legge n. 95 e n. 138 del 2011.
In particolare, si specifica che le somme giacenti nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero che devono essere versate al bilancio dello Stato siano prioritariamente quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006; si prevede, inoltre, la possibilità che le medesime somme siano individuate anche con più decreti del MIBAC. Infine, si estende l’applicabilità della disposizione anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, quali le Soprindentenze speciali, l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, il Centro per il libro e la lettura e l’Archivio centrale dello Stato. (articolo 15, comma 3, del d.P.R. n. 233 del 2007).

In appendice, l’articolo 13 contiene le indicazioni su fondi speciali e brevi note distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali.
Per quanto riguarda il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il provvedimento concernente “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche” (A.C. 3681; A.S. 3257).
Per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’accantonamento è finalizzato per la realizzazione di Interventi per opere infrastrutturali.


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