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Licenziamento individuale dopo visita fiscale

Creato il 31 ottobre 2010 da Pps @ppsposato
Riprendo il tema del licenziamento individuale, per sottolineare quanto sia difficile effettuarlo, se non se ne sono studiati tutti i possibili risvolti di natura legale; è di questi giorni una sentenza della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di un'azienda avverso alla sentenza di primo grado, con la quale era stata condannata al reintegro di una dipendente, licenziata perché assente alla visita fiscale.
Il licenziamento individuale irrogato al dipendente, assente alla visita fiscale, si é rivelato frequentemente, una decisione aziendale azzardata.
La dipendente, affetta da una sindrome depressiva/ansiosa, non era risultata presente alla visita fiscale nel domicilio dichiarato; l'azienda ne aveva per contro accertata la presenza su una spiaggia a circa 300 metri dalla sua abitazione, seppure per poche ore.
La legge stabilisce che i dipendenti privati, nel caso si assentino per malattia, sono tenuti a rendersi reperibili per sottoporsi alla visita fiscale, negli orari previsti e nel luogo indicato al datore di lavoro come propria residenza abituale.
L’assenza ingiustificata alla visita fiscale del lavoratore configura un inadempimento nei confronti del datore di lavoro ed in conseguenza di ciò il lavoratore può essere sanzionato in relazione alla gravità del caso, sino ad arrivare anche al licenziamento.
Sono previste una serie di deroghe all'obbligo della reperibilità alla visita fiscale e, tra queste, si legge una frase sibillina:
Malattie neuro-psichiatriche e malattie gravi: possibile deroga con riguardo non alla natura della infermità, ma alla gravità delle conseguenze dell’obbligo.
Alcuni pareri su questo argomento sostengono che certe patologie come la depressione o altre forme di malattie di origine psichica, per la loro natura e la loro cura, richiedono tutto tranne che rimanere confinati entro le mura domestiche.
La Corte, nel caso in oggetto, rigettava il ricorso dell'azienda, adducendo che
  1. l'assenza era giustificata sia dalla natura della patologia (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l'insorgere improvviso - documentalmente provato - di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato;
  2. l'assenza della dipendente, durante le fasce di reperibilità non assumeva in sè e per sè rilevanza disciplinare;
  3. nessun rilievo disciplinare, per assenza di un intento elusivo, poteva assumere il non essersi presentata alla visita ambulatoriale, prescritta dal medico fiscale;
  4. vi era un'evidente sproporzione tra la condotta della dipendente e il licenziamento disciplinare, che costituisce un'estrema ratio.
La lettura completa della sentenza , a mio parere, evidenzia un fatto rilevante e cioè che la Corte sembra abbia non ritenuta provata la natura recidivante delle mancanze commesse, in quanto questo spiegherebbe la decisione aziendale di licenziare la lavoratrice.
Sanzionare un dipendente, non reperibile alla visita fiscale, rimane, dunque, una decisione da ponderare con estrema cautela.

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