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Lombardia Parte l'obbligo di specificare, negli annunci commerciali di vendita o affitto, la classe energetica di ogni immobile

Creato il 30 novembre 2011 da Maurizio Picinali @blogagenzie

Approvata dal Consiglio regionale della Lombardia la delibera che prevede l’obbligo di inserimento della classe energetica di un edificio o unità immobiliare all’interno degli annunci di vendita e affitto corrispondente. L’obbligo si applicherà a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi per una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso. Lombardia Parte l'obbligo di specificare, negli annunci commerciali di vendita o affitto, la classe energetica di ogni immobileL’annuncio commerciale relativo alla vendita o alla locazione di edifici o unità immobiliari esistenti, per i quali siano terminati i lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, recupero del sottotetto, installazione o ristrutturazione dell’impianto termico, sostituzione di un generatore di calore con potenza superiore a 100kW, dovrà indicare espressamente la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2 per anno o KW/h/m3 per anno, a seconda della destinazione d’uso dell’edificio) e la classe energetica riportata nell’attestato di certificazione energetica. Chi non rispetta l’obbligo può incorrere in sanzioni comprese tra i 1.000 e i 5.000 euro. L’obbligo entrerà in vigore con la pubblicazione del testo della delibera in Gazzetta ufficiale.
Inoltre, da gennaio 2012, cominceranno i controlli di verifica sugli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) su un campione estratto dal Catasto Energetico regionale degli edifici. Gli accertamenti verranno effettuati da uno o più ispettori qualificati e indipendenti, incaricati da Cestec SpA, scelti anche all’esterno della propria struttura organizzativa. Al fine di garantire l’indipendenza dell’Ispettore incaricato di svolgere un sopralluogo, lo stesso non dovrà avere, alla data di avvio del procedimento di accertamento e per tutta la sua durata alcun rapporto di parentela diretta o collaterale – fino al 4° grado -, né alcun rapporto di natura economica con...
Approvata dal Consiglio regionale della Lombardia la delibera che prevede l’obbligo di inserimento della classe energetica di un edificio o unità immobiliare all’interno degli annunci di vendita e affitto corrispondente. L’obbligo si applicherà a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi per una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso. L’annuncio commerciale relativo alla vendita o alla locazione di edifici o unità immobiliari esistenti, per i quali siano terminati i lavori di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, recupero del sottotetto, installazione o ristrutturazione dell’impianto termico, sostituzione di un generatore di calore con potenza superiore a 100kW, dovrà indicare espressamente la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2 per anno o KW/h/m3 per anno, a seconda della destinazione d’uso dell’edificio) e la classe energetica riportata nell’attestato di certificazione energetica. Chi non rispetta l’obbligo può incorrere in sanzioni comprese tra i 1.000 e i 5.000 euro. L’obbligo entrerà in vigore con la pubblicazione del testo della delibera in Gazzetta ufficiale.
Inoltre, da gennaio 2012, cominceranno i controlli di verifica sugli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) su un campione estratto dal Catasto Energetico regionale degli edifici. Gli accertamenti verranno effettuati da uno o più ispettori qualificati e indipendenti, incaricati da Cestec SpA, scelti anche all’esterno della propria struttura organizzativa. Al fine di garantire l’indipendenza dell’Ispettore incaricato di svolgere un sopralluogo, lo stesso non dovrà avere, alla data di avvio del procedimento di accertamento e per tutta la sua durata alcun rapporto di parentela diretta o collaterale – fino al 4° grado -, né alcun rapporto di natura economica con il Proprietario dell’edificio o con il Soggetto certificatore interessato dal procedimento. Cestec  trasmetterà al Soggetto certificatore, la comunicazione di avvio del procedimento di accertamento relativa ad uno o più subalterni riferiti all’ACE da sottoporre a verifica.  (a.m.)Chi non rispetta l’obbligo può incorrere in sanzioni comprese tra i 1.000 e i 5.000 euro. L’obbligo entrerà in vigore con la pubblicazione del testo della delibera in Gazzetta ufficiale.tratto da zeroemission.tv 29 Novembre 2011
 


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