Con un'ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 161 del 13 luglio 2011, è stato fatto divieto agli ambulanti di fare massaggi sulle spiagge.
L'art. 1, infatti, stabilisce che "Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonche' nelle
vicinanze degli stessi, e' vietato offrire, a qualsiasi titolo,
prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o
terapeutici da parte dei soggetti ambulanti".
L'ordinanza, ai sensi dell'art. 2, deve essere affissa presso i Comuni rivieraschi - che sono tenuti a farla applicare - le ASL e "in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile,
all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo,
ubicato sui litorali".
L'art. 3, a sua volta, stabilisce che i gestori pubblici e privati - e, in generale, coloro che hanno la disponibilità di tratti di litorale - devono segnalare ogni violazione dell'ordinanza alle autorità competenti.
L'ordinanza è diventata immediatamente efficace e ha validità fino alla chiusura della stagione balneare 2011.
Roma, 17 luglio 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA





