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Non può essere dichiarata efficace in Italia l’adozione effettuata da un single all’estero con effetti legittimanti. Ma il legislatore ben potrebbe prevederlo

Da Zero39

Non può essere dichiarata efficace in Italia l’adozione effettuata da un single all’estero con effetti legittimanti. Ma il legislatore ben potrebbe prevederloSegnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network”

Monito della Corte di Cassazione al legislatore italiano. Con la sentenza n. 3572 del 14.02.2011 (decisione che sta facendo molto discutere), la I Sez. civile ha respinto il ricorso di Tizia – donna single-, la quale ha impugnato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Genova del 2009, con il quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Genova (dichiarazione di efficacia dell’adozione ai sensi dell’art. 44, lettera d, della L. n. 184/1983).

La Suprema Corte, infatti, ha precisato che alla luce dell’ attuale legislazione italiana in materia di adozioni la richiesta della ricorrente non può trovare accoglimento, nè può essere applicato l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967 (ratificato in Italia con la L. n.357/1974)  – il quale stabilisce che “La legge permette l’adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio. che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante” - ,  perchè “non conferisce  immediatamente ai giudici italiani il potere di concedere l’adozione di minori a persone singole al di fuori dei limiti entro i quali tale potere è attribuito dalla legge nazionale, e nemmeno può essere interpretata nel senso di vincolare il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l’adozione da parte del singolo” (Corte Costituzionale, sentenza n.183 del 1994; l’orientamento è stato recepito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6078 del 2006).  

Dal canto suo, il legislatore italiano ha (allo stato) la facoltà e non l’obbligo di concedere l’adozione anche a persone singole, nonostante  in altri Stati sia stato emesso provvedimento di adozione (nella fattispecie, il provvedimento di adozione della minore Caia da parte di Tizia è stato pronunciato dal Tribunale di secondo grado del Distretto di Columbia -USA- in data 23.06.2006, conformemente al provvedimento di adozione emesso dal Tribunale regionale di Lipetsk  -Federazione Russa – in data 01.11.2005).

La Suprema Corte precisa che, per avere effetto in Italia l’adozione effettuata in un Paese straniero in conformità delle Convenzioni internazionali, occorre l’interposizione di una legge interna che disciplini i presupposti e i casi di ammissione dell’adozione da parte delle persone singole. Orbene, in Italia è a tutt’oggi vigente la L. n. 184 del 1983, la quale ammette l’adozione da parte di persone singole in particolari circostanze (art. 25, commi 4 e 5 : “4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. 5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta”) o in casi particolari (art. 44: “ I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell’art. 7: a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L’adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l’adottante deve superare di almeno diciotto anni l’età di coloro che intende adottare.”).

In ogni caso, non potrà mai essere trascritta l’adozione “contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori“.

Alla luce delle motivazioni sopra descritte, la Suprema Corte non accolto il ricorso di Tizia avverso il provvedimento della Corte d’appello di Genova del 2009; tuttavia ha precisato che “… come questa Corte ha già rilevato (Cass. 18 marzo 2006, n.6078) con riferimento al disposto della sopra menzionata disposizione dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967, il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante”.

Roma, 15.02.2011   Avv. Daniela Conte

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