Vediamo in sintesi come prendere il nuovo assegno per il nucleo familiare, quindi a chi spetta di diritto questo assegno, quanto vale e quali sono i requisiti necessari da rispettare per ottenerlo e quindi anche come non decadere dal beneficio, cercando di fornire chiarimenti e risposte alle vostre domande.
Cos'è il nuovo assegno per il nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare è un assegno mensile definito dal Comune ma corrisposto dall'INPS che viene corrisposto a determinati nuclei familiari in poassesso di requisiti e che funziona da ammortizzatore sociale e che permette ai soggetti meno abbienti e con un indicatore ISEE o DSU inferiore a determinati limiti che vedremo nel seguito di accedere comunque ad un assegno che, seppur contenuto, è qualcosa e che qui vediamo quando è possibile prenderlo e come accedere.
A chi spetta l'assegno per il nucleo familiare: soggetti beneficiari
L'assegno per il nucleo familiare ha come primo requisito quello della cittadinanza italiana e della residenza nel territorio dello Stato Italiano, per cui ai residenti all'estero viene precluso tale diritto.
La composizione del nucleo familiare ai fini dell'assegno
Il requisito richiesto rispetto alla composizione del nucleo familiare risiede nell'aver minimo tre figli di età anagrafica provata di meno di 18 anni, almeno un genitore, e che tali figli non siano stati dati in affidamento a terzi secondo la legge 184 del 1983 articolo 2 o che non ci sia stato abbandono del genitore (provato dal giudice).
Quindi l'assegno per il nucleo familiare scatta con il terzo figlio.
Nel calcolo del nucleo dovranno essere presi anche i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo.
Esito dell'ISEE o della DSU
Per coloro che vogliono accededere diventa fondamentale avere un modello ISEE o la DSU che manifesti una capacita inferiore a quella identificata dalla legge dedicata alla concessione dell'assegno per nuclei familiari con almeno 5 componenti, che è la numero 44 del 1998 e che in pratica fa scattare la possibilità di accedere se avrete un ISE non superiore a Euro 23.200,30
Diviene quindi fondamentale aoltre alla verifica della composizione del nucleo anche quello della compilazione del modello ISEE ed il calcolo dell'indicatore ISEE e o della Dichiarazione sostitutiva Unica. In pratica l'assegno sarà modultato in base al valore dell'indicatore ISE
Da quando scatta l'erogazione
L'assegno spetta dal primo gennaio dell'anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal primo giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori. Importante è rispettare le tempistiche per la presentazione della domanda che dovrà pervenire entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Decadenza dal beneficio
L'assegno è soggetto a scadenza annuale e ogni anno dovrete ripresentare la documentazione e ripresentare la domanda per l'assegno del nucleo familiare comprensivo del nuovo modello ISEE che potrà variare. Il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.
Quanto vale l'assegno per il nucleo familiare
La misura dell'assegno prevista per il 2014 prende spunto sempre dall'imporot definito per il 2009 e rivalutato annualmente sulla baseulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per il 2014 è salito a 141,02 euro e che moltiplicato per 13 mensilità ammonterebbe su base annua a 1.833,26. L'importo però da quello che comprendo potrebe variare seppur leggermente in base all'importo che uscirà dall'indicatore ISEE.
Da chi viene erogato l'assegno per il nucleo familiare
La procedura autorizzativa parte dal comune che da mandato all'INPS di provvedere alla predisposizione materiale dell'assegno che sarà ritirato presso l'INPS in due rate semestrali posticipate ciascuna con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.
Tassazione dell'assegno del nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare non sarà soggetto a tassazione e non sarà sottoposto a prelievo o trattenute per il pagamento di contributi previdenziali o assistenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall'Inps.
Assegno per il nucleo familiare per gli extracomunitari
Tuttavia vi rientrano i soggetti extracomunitari di lungo periodo che sono residenti in Italia e non solo anche i familiari di extracomunitari che, seppur non cittadini italiani hanno il permesso di soggiorno temporaneo o permanente. Questo devo dire che i ha stupito particolarmente perchè come prima sensazione a mio avviso srà difficile per gli italiani accedervi facilmente considerando le statistiche sui redditi e le dotazioni patrimoniali degli extracomunitari.
Potranno accedere anche i cittadini stranieri rifugiati politici o titolari dello status di protezione sussidiaria hanno diritto all'assegno con tre figli minori in quanto hanno gli stessi diritti così come chiarito nelle faq e disciplinato dall'articolo 27 del Decreto legislativo 251/07 ha previsto per tali soggetti il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria (v. circ. INPS n. 9 del 22/01/2010).
L'assegno non potrà invece essere richiesto dai cittadini italiani residenti all'estero perché spetta al cittadino italiano o comunitario residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoriale.
Presentazione della domanda per il nucleo familiare
Vi indico anche l'articolo dedicato alla presentazione della domanda per l'assegno del nucleo familiare, con relativo MODULO, oltrechè l'articolo dedicato alla verifica della composizione del nucleo familiare, in quanto con la nuova Dichiarazione sostitutiva unica non è proprio così semplice. Le modalità sono contenute nell' articolo 16 del DPCM 452 del 2000 e che qui vi riporto
- La domanda per l'assegno per il nucleo familiare e' presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a
quello per il quale e' richiesto il beneficio. - La domanda e' presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi
figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonche' i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.)) - L'esercizio della potesta' genitoria non e' richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacita' disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda e' presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.
- La domanda puo' essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che,
ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente. - Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998. (5-bis. Nel caso in cui la domanda e' proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente puo' provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilita' a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se piu' favorevole, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.)
Assegno sociale
Discorso a parte merita invece l' assegno sociale che invece è un provvedimento avente la stessa natura ma rivolto totalmente ad un altro pubblico (over 65 anni).
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