E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre scorso il decreto 24 settembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sui crediti delle imprese verso le p.a.
Il provvedimento riduce da 60 a 30 giorni il termine entro il quale l’amministrazione locale, dal ricevimento della domanda di certificazione, dichiara che il credito dell’impresa verso la P.A. è “certo, liquido ed esigibile” oppure ne dichiara l’inesigibilità.
Inoltre il decreto apporta alcune modifiche al decreto ministeriale 22 maggio 2012 per adeguarlo alle misure previste dalla spending review (d.l. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012).
Sulla certificazione dei crediti ricordiamo che il Mef ha attivato la piattaforma elettronica per rendere più agevole richiedere e rilasciare le certificazioni del credito e semplificare le procedure di cessione, anticipazione e compensazione dei crediti certificati (leggi anche “Crediti PA, al via la piattaforma elettronica per la certificazione“).
Il 30 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, attua la delega conferita al Governo con l’articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese). “Nonostante il termine per il recepimento della direttiva sia fissato al 16 marzo 2013 – si legge nel comunicato stampa del Governo -, il Governo ha voluto provvedere ad una sua attuazione anticipata dal 1° gennaio 2013 in considerazione della importanza della normativa nonché dell’opportunità peculiare di garantire, in questo momento, le imprese e più specificatamente le piccole e medie imprese”.
“L’Italia è il primo grande Paese europeo a dare attuazione alla direttiva. Il decreto legislativo è il frutto di una intensa attività di coordinamento del Ministro per gli Affari Europei con il Ministro co-proponente della Giustizia – prosegue il comunicato -. L’Italia si dota, così, in anticipo sui tempi europei di una più rigorosa disciplina per contrastare i ritardi di pagamento, in particolare per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni. Sono così assicurati termini certi di pagamento: di norma trenta giorni, che non possono comunque superare i sessanta, consentiti solo in casi eccezionali.
Il decreto prevede, altresì, una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento.
Per quanto riguarda i rapporti tra imprese, il decreto legislativo dispone un regime rigoroso stabilendo che il termine di pagamento legale sia di trenta giorni e che termini superiori a sessanta giorni possano essere previsti solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni”.