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Regione-Comune-Costruttori: un dialogo difficile

Creato il 24 marzo 2014 da Carteinregola @carteinregola

Pubblichiamo il resoconto di Paolo Gelsomini*  che che è stato all’incontro “Un anno di governo Zingaretti,  riforma della legislazione urbanistica ed ambientale”, con gli assessori regionali Civita e Refrigeri,  organizzato da TerritorioRoma e Ideeincorsa il 20 marzo.

invito 20 marzo territorioroma
Il clima e soprattutto  gli interventi che si sono susseguiti ci sembrano echeggiare quelli del convegno che si è tenuto sulle “Modifiche al Piano Casa” il 6 marzo alla Casa dell’Architettura. Anche in quell’occasione la crisi dell’edilizia e la necessità di “rilanciare il settore” sono  sfociate nella richiesta –  neanche velata  - all’assessore Civita di attivarsi per fare pressioni sull’assessorato all’urbanistica della Capitale, accusato di essere troppo lento, se non di boicottare i legittimi diritti delle imprese. Con tutto il rispetto e la solidarietà verso le difficoltà che stanno attraversando le aziende e i lavoratori del Lazio, noi  ci auguriamo che i gravi problemi che la città e il Paese devono affrontare non facciano deviare in alcun modo il timone delle amministrazioni, comunale e regionale, dalla rotta dell’interesse collettivo – naturalmente con tutto il sostegno possibile  alle attività economiche private – senza ascoltare le sirene, o le cassandre,  che puntano  a soluzioni miopi e limitate, che non servono a risolvere i problemi della città,  problemi che si possono affrontare solo ripristinando un sistema di regole e un modello di sviluppo più lungimirante e sostenibile.

Il Convegno alla casa dell'Architettura del 6 marzo

Il Convegno alla casa dell’Architettura del 6 marzo

Il non detto all’Assemblea sull’Urbanistica e l’Ambiente

Regione-Comune-Costruttori: un dialogo difficile

di Paolo Gelsomini*

Giovedi 20 marzo al Centro Congressi Frentani le associazioni “Ideeincorsa” e “TerritorioRoma” hanno organizzato una pubblica assemblea sulla riforma della legislazione regionale sui temi dell’urbanistica e dell’ambiente, alla presenza degli assessori Civita e Refrigeri. Ad un anno dall’insediamento della Giunta Zingaretti si è fatto il punto sulla Legge urbanistica, sui Piani di assetto dei parchi, sulla Legge casa, sul Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, sull’edilizia sociale.

L’innegabile merito delle due associazioni è stato quello di continuare a portare all’attenzione della Città provvedimenti legislativi in itinere, orientamenti culturali, procedimenti partecipativi dei territori, che di solito sono chiusi entro le stanze della politica o sono circoscritti negli stretti ambiti di interesse locale.

L’altrettanto innegabile demerito delle due associazioni è stato però quello di incrementare una sottile linea di frattura tra gli assessorati all’urbanistica e all’ambiente della Regione e del Comune di Roma Capitale.

E questa frattura è pericolosa perché ridà fiato alle posizioni più oltranziste dei costruttori romani di cui proprio non ne sentivamo il bisogno dopo l’infelice periodo del duopolio urbanistico Alemanno-Corsini in parte sconfitto dalla mobilitazione dei comitati e delle associazioni che si sono battute per mesi in Campidoglio contro delibere urbanistiche fondate sull’espansione in deroga, su accordi di programma senza pubblico interesse e su diritti edificatori spesso solo presunti.

Questo clima sembrava essere tornato giovedi sentendo gli interventi dei rappresentanti dei costruttori romani. Abbiamo sentito vagheggiare perfino di grattacieli nello skyline romano, di aumento delle premialità in termini di cubature, di trasformazioni del tessuto edilizio da terziario produttivo a residenziale.

Abbiamo sentito vecchi ritornelli nelle richieste di attuazione di tutte le previsioni edificatorie nelle superfici a suo tempo scelte dai costruttori nelle aree di riserva e gentilmente concesse da Alemanno-Corsini, ma prontamente bloccate oggi dall’assessore Caudo che giustamente vuole coniugare compensazioni (quelle legittime) con il razionale sviluppo urbano, pensando quindi ad altri luoghi di atterraggio delle cubature all’interno del GRA nelle aree di recupero, riqualificazione, densificazione e rigenerazione urbana.

Che cosa è successo allora per far rinascere questa aggressività tra i costruttori, per far tornare aspettative speculative che vanno ben oltre le legittime aspirazioni di profitto  che avrebbero potuto essere raggiunte all’interno di un patto con la Città fondato sulle certezze per l’Impresa e sulla sostenibilità dello sviluppo per la Città intera? Perché torna quella cultura di assalto al territorio che invoca solo il diritto d’Impresa nascondendosi dietro l’eterno scudo della crisi e della disoccupazione? Perché nell’intervento del giovane rappresentante dei costruttori sono tornate parole astiose e polemiche contro i comitati? Perché nessun imprenditore si sente parte della cultura di un’urbanistica sostenibile di questa città?

Il disastro è sotto gli occhi di tutti, i numeri parlano chiaro, il danno arrecato all’ambiente ed al contesto territoriale delle periferie è palpabile. Ma loro, i costruttori, continuano ad invocare questa strada e a pretendere che le istituzioni sostengano questo dissennato tipo di sviluppo senza progresso.

Ebbene, se questo clima culturale è mutato, tutti devono porsi la domanda del perché sia mutato. Innanzitutto gli assessori competenti, tutti, quelli regionali e quelli comunali. Ma anche gli organizzatori di queste peraltro importanti assemblee devono chiederselo. Alimentare polemiche contro l’assessore Caudo non ci sembra una buona idea e non rende un buon servizio né alla Città né ai suoi soggetti economici e sociali, costruttori inclusi.

Per esempio, il silenzio sulla linea proposta dall’Assessore Caudo della ricollocazione programmata delle cubature provenienti dai “diritti edificatori” legittimi entro i limiti della città consolidata e della città da ristrutturare, nei PRINT, nei toponimi e nei luoghi della rigenerazione urbana e della riqualificazione, ci sembra di fatto, se non una bocciatura, quantomeno  una presa di distanza dalla politica urbanistica dell’assessore di Roma Capitale. E ci chiediamo:  si pensa ancora di ricollocare quei milioni di metri cubi nelle aree di riserva?  Perché quando si parla della giusta necessità di sbloccare i programmi di edilizia sociale di cui al Bando 355 (norme peraltro contenute nel documento  collegato alla Finanziaria) non si completa il ragionamento collocando parte dei 5700 alloggi nella città consolidata con il riuso di edifici dismessi o nella città da ristrutturare, con nuove cubature adeguate agli standard urbanistici ed edilizi?

E’ vero che la Regione deve produrre al più presto un testo di legge sull’urbanistica, che dovrebbe essere approvata in Consiglio con buona speranza entro il 2015, ma ci aspettiamo che nel testo sia scritto chiaramente che l’espansione urbana deve concludersi entro un certo limite di spazio, che occorre instaurare un nuovo rapporto tra pubblico e privato, che gli accordi di programma debbono essere giustificati sempre da un preminente vantaggio pubblico e non privato, che le deroghe urbanistiche debbono essere strumenti straordinari e non ordinari, che occorre ampliare la partecipazione consapevole dei cittadini.

Il PRG vigente,  adottato nel 2003 e approvato definitivamente nel 2008, ha riconosciuto le cosiddette “compensazioni” derivanti dalla “Variante delle certezze”. Il problema non è tanto quello della quantità di metri cubi “da compensare”, quanto  della collocazione di quei metri cubi stessi e della qualità urbanistica degli interventi, che debbono essere ispirati al prevalente interesse pubblico. All’interno di questo perimetro le imprese edili debbono trovare il loro profitto legittimo. Chiediamo troppo? Ma questo, all’assemblea non è stato detto.

Si possono completare le infrastrutture della legge 167/62 dei piani di edilizia economica e popolare, dell’art.11 della Legge 493/93 dei programmi di recupero urbano, delle compensazioni; si possono concludere gli iter approvativi degli interventi urbanistici già in corso di attuazione relativi ai PRINT, alle compensazioni ricollocate ed ai toponimi; si possono attivare interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio, di recupero degli edifici e di spazi dismessi con l’obiettivo di reperire alloggi da affittare. L’edilizia sociale nella città consolidata può essere un motore di riqualificazione urbana. Si possono acquisire le aree dei parchi derivanti dalle compensazioni al patrimonio comunale ed affidarle a nuove figure di agricoltori nel caso di aree agricole.

Già nel programma dell’assessore Caudo era è presente il concetto dell’individuazione di Ambiti territoriali di dimensione ampia per realizzare sistemi complessi d’interventi relativi, non solo all’urbanistica, ma anche alla qualità architettonica, al paesaggio, alla cultura ed alle dimensioni sociale ed economica.

Non c’era bisogno quindi di puntualizzare, da parte di “Territorioroma”,  nel corso dell’assemblea,  che l’auspicata Legge sulla rigenerazione urbana “dovrà avere un contesto ampio, non potendosi limitare al singolo PRINT o al singolo edificio”. Il riferimento polemico ai progetti comunali di Roma Capitale è evidente, soprattutto rispetto a quello delle ex caserme di via Guido Reni.

E se si vuole mettere in cantiere una Legge sulla rigenerazione urbana regionale, ci aspettiamo che non sia sostitutiva degli interventi comunali, ma solo di indirizzo e di sussidio, come per esempio nel testo della Legge della Regione Puglia, laddove si ribadisce che “i comuni definiscono gli ambiti territoriali che presentano caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, nonché di contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da edifici ed aree dismesse” **

I Programmi Integrati di Rigenerazione Urbana sono strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti significative di città e  dei sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico, e non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola.

Anche questo avrebbe dovuto essere messo in chiaro davanti alla platea di giovedì. Invece il messaggio che è “passato” negli interventi introduttivi degli organizzatori è stato quello che gli ambiti della rigenerazione urbana e le definizioni degli interventi programmatori non possono essere decentrati. Così come si è affermato che le gestioni dei Piani di assetto dei parchi non possono essere decentrate e debbono essere mantenute regionali, come norme sovraordinate, in quanto il governo comunale delle aree di assetto sarebbe soggetto a varianti che ne smantellerebbero l’impianto. E la rapida approvazione dei Piani di assetto, primo fra tutti quello della valle dei Casali, è necessaria sia perché le norme di salvaguardia sono decadute sia perché il contenuto del nuovo PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) deve assumere i piani di assetto. Il PTPR definirà le aree tutelate e vincolate, e le aree dove invece sarà possibile la trasformazione.

Rispetto a questo importante processo di pianificazione regionale ci sarebbe piaciuto ascoltare dagli assessori regionali un pronunciamento sulle linee di indirizzo che andasse aldilà di una semplice enunciazione.

Quali sono i principi irrinunciabili ai quali questa nuova pianificazione del territorio si deve uniformare? La pianificazione assume aspetti settoriali diversi ma ci deve essere equilibrio tra i vari settori.
La dimensione economica degli interventi deve essere compatibile con l’ambiente ed ogni sviluppo, per essere anche fattore di progresso, deve essere sostenibile e deve incentrarsi sui seguenti principi: difesa dei caratteri identitari dei luoghi, salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, preservazione dell’Agro e rilancio dell’agricoltura locale e dell’agriturismo con funzioni di risorsa economica ed occupazionale e di presidio a difesa del territorio, sistema integrato dei trasporti governato da un’unica agenzia della mobilità, politica decisa di riequilibro dei trasporti a favore di quelli pubblici e sostenibili, moratoria del consumo di suolo.

Poche parole sono state spese per il Piano casa che entro fine mese potrebbe approdare in Consiglio regionale. Eppure molto ci sarebbe da dire su quel nuovo testo che sembra non tuteli gran parte della Città Storica di Roma a differenza delle piccole città e paesi del Lazio dove sono escluse da nuove cubature quelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR. Siamo usciti dall’assemblea con l’impressione che sia rimasta la scollatura tra i vari livelli della pianificazione ed una scarsa applicazione del principio di sussidiarietà che dovrebbe legare Regione e Comune di Roma Capitale con indirizzi e scelte gerarchiche ma condivise. Anche il principio di sostenibilità del territorio e delle risorse naturali e culturali sembra configurarsi più come un enunciato di principio che una buona pratica da imporre ai Comuni nei processi di trasformazione del territorio.

*Progetto Celio, Coord. Residenti Città Storica, Carteinregola

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LEGGE REGIONALE puglia 29 luglio 2008, n. 21

“Norme per la rigenerazione urbana”. 

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ART. 1
(FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE)
1. La Regione Puglia con la presente legge promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati.

2. I principali ambiti d’intervento sono i contesti urbani periferici e marginali interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, ivi compresi i contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e fenomeni di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.

ART. 2
(PROGRAMMI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA)
1. I programmi integrati di rigenerazione urbana sono strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico. I programmi si fondano su un’idea-guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell’ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato d’interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:
a) la riqualificazione dell’ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale;
b) la riorganizzazione dell’assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;
c) il contrasto dell’esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell’educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;
d) il risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie.

2. I programmi sono predisposti dai comuni singoli o associati o sono proposti ai comuni da altri soggetti pubblici o privati, anche fra loro associati. I programmi assumono gli effetti di strumenti urbanistici esecutivi. A quelli di iniziativa privata si applica la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).

3. I programmi devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati. I programmi non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell’area d’intervento. Tale variante deve comunque essere compensata prevedendo una superficie doppia rispetto a quella interessata dal mutamento della destinazione agricola, destinata a ripermeabilizzare e attrezzare a verde aree edificate esistenti.

ART. 3
(DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA RIGENERAZIONE URBANA)
1. I comuni definiscono gli ambiti territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, rendono necessari interventi di rigenerazione urbana. A tal fine predispongono un documento programmatico per la rigenerazione urbana, da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, e da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 della l.r. 20/2001. In sede di prima applicazione, tale approvazione deve essere effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. La mancata approvazione entro tali termini non impedisce la presentazione di proposte di programmi integrati di rigenerazione urbana da parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio comunale deve pronunciarsi entro novanta giorni.

2. La definizione degli ambiti territoriali da assoggettare ai programmi integrati di rigenerazione urbana può avvenire anche nell’ambito del documento programmatico preliminare del piano urbanistico generale previsto dalla l.r. 20/2001.

3. Il documento programmatico per la rigenerazione urbana individua parti significative di città o sistemi urbani aventi le caratteristiche elencate al comma 1 dell’articolo 1, che richiedono interventi prioritari di riqualificazione urbana. Basandosi sull’analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico e in coerenza con gli indirizzi dettati dal documento regionale di assetto generale (DRAG), il documento definisce:
a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale;
b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana;
c) le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali alla elaborazione e attuazione dei programmi;
e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi;
f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei programmi e le modalità di selezione dei soggetti privati.

4. La mancata approvazione del documento programmatico per la rigenerazione urbana nei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti non impedisce la presentazione di proposte di programmi integrati di rigenerazione urbana da parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio comunale deve pronunciarsi entro novanta giorni.

ART. 4
(CONTENUTI DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA)
1. Il programma integrato di rigenerazione urbana deve fondarsi su un’idea-guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo. Il programma riguarda prioritariamente:
a) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all’edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l’uso di materiali e tecniche della tradizione;
b) la realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
c) l’eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai diversamente abili, ai bambini e agli anziani;
d) il miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-assistenziali in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona;
e) il sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione;
f) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;
g) la conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;
h) il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l’insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.

2. Il programma integrato di rigenerazione urbana è costituito da elaborati scritto-grafici atti a descrivere e rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:
a) l’area d’intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali, proprietarie;
b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all’integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d’uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell’uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all’acqua e all’energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;
c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l’esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell’istruzione, della formazione professionale e dell’occupazione, in coerenza con rispettivi programmi e politiche di settore;
d) l’esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull’area d’intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;
e) gli alloggi eventualmente necessari per l’allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;
f) gli alloggi destinati a edilizia residenziale sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;
g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all’elaborazione e attuazione del programma, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, opportunamente documentati;
h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche, culturali all’elaborazione e attuazione del programma e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente documentate;
i) l’eventuale articolazione in fasi dell’attuazione del programma, cui possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;
j) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e gestione degli interventi previsti dal programma o i criteri di selezione degli stessi, secondo principi di concorrenzialità e trasparenza;
k) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma;
l) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da questo previste.

ART. 5
(PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA CONFORMI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI)
1. I programmi integrati di rigenerazione urbana conformi ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o ai piani urbanistici generali comunali vigenti sono adottati con atto deliberativo del consiglio comunale tenendo conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, economiche, culturali e dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare e negli ambiti ad esso contigui.

2. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il programma e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Qualora il programma riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, decorso il termine per le osservazioni, il sindaco indice una conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.

5. Entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 4, il consiglio comunale approva in via definitiva il programma, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate.
6. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP).

7. Il programma acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 6.

ART. 6
(PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI RIGENERAZIONE URBANA IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI COMUNALI)
1. I programmi integrati di rigenerazione urbana non conformi ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o alle previsioni strutturali dei piani urbanistici generali comunali vigenti sono adottati con atto deliberativo del consiglio comunale sulla base di quanto stabilito dal documento programmatico per la rigenerazione urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, economiche e culturali e dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare e negli ambiti ad esso contigui.

2. Il sindaco, dopo l’adozione del programma integrato di rigenerazione urbana, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti per l’acquisizione dei necessari atti di consenso, comunque denominati, per verificare la possibilità di concordare il successivo accordo di programma.

3. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare le ragioni ostative o, ove possibile, le modifiche necessarie ai fini della conclusione positiva dell’iter del programma mediante l’approvazione dell’accordo di programma.

4. In caso di approvazione da parte della conferenza, lo schema di accordo di programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di servizi e corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa quella prevista dalle vigenti norme urbanistiche, è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria del comune interessato, durante i quali chiunque può prenderne visione.

5. L’effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la pubblicazione sul BURP e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale, nonché mediante l’affissione di un avviso all’albo pretorio con l’annotazione degli estremi di pubblicazione nel BURP.

6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP gli interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.

7. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il soggetto proponente presenta le proprie deduzioni sulle osservazioni pervenute.

8. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, il sindaco del comune interessato chiede al Presidente della Giunta regionale la convocazione dei soggetti invitati alla conferenza di cui al comma 2 per la valutazione delle osservazioni pervenute e la conclusione dell’accordo.

9. L’accordo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, produce effetto di variante allo strumento urbanistico comunale con l’adozione della deliberazione consiliare di ratifica dell’adesione del sindaco all’accordo. Tale ratifica deve intervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla stipula dell’accordo.

ART. 7
(INCENTIVI)
1. L’inclusione degli interventi in programmi integrati di rigenerazione urbana e la previsione di programmi intercomunali sono criteri di valutazione assunti dalla Regione nell’erogazione di finanziamenti destinati alla riqualificazione urbana.
2. Non costituisce variante ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o alle previsioni strutturali dei piani urbanistici generali comunali vigenti l’approvazione di programmi integrati di rigenerazione urbana che comportino:
a) adeguamento e/o rettifica di limitata entità del perimetro delle aree assoggettate a piani urbanistici esecutivi dovuti alla maggiore scala di rappresentazione grafica;
b) modifiche del perimetro di comparti o unità di minimo intervento stabiliti dagli strumenti urbanistici generali.

3. I comuni, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, possono prevedere in favore di coloro che effettuano gli interventi di cui alla presente legge riduzioni dell’ICI o di altre imposte comunali e degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione di cui agli articoli 16, come modificato dagli articoli 40, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166 e 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), graduando gli stessi allo scopo di favorire la realizzazione di edilizia residenziale sociale e insediamenti sostenibili sotto il profilo energetico-ambientale.

4. In aggiunta agli incentivi di cui al comma 3, per favorire la realizzazione di edilizia residenziale sociale nell’ambito dei programmi integrati di rigenerazione urbana, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni, i comuni possono prevedere senza che ciò configuri variante urbanistica:
a) mutamenti di destinazione d’uso di immobili dismessi o da dismettere riservati all’edilizia residenziale sociale;
b) incrementi fino al 10 per cento della capacità insediativa residenziale prevista dagli strumenti urbanistici generali vigenti riservati a interventi di edilizia residenziale sociale.

5. Gli incentivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri contributi compatibilmente con i criteri di cumulabilità previsti dagli incentivi nazionali.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 luglio 2008

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