In attesa di esaminare nel dettaglio i contenuti della bozza di decreto legge, approvato lo scorso venerdì dal Consiglio dei Ministri, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 l’eco-bonus, innalzando la percentuale di agevolazione fiscale fino a un livello di detrazione 65% per interventi di risparmio energetico, forniamo una prima sintesi proponendo tre domande sulla Detrazione 65% e, ovviamente, tre risposte.
Ricordiamo ai nostri lettori di consultare la Pagina Speciale Detrazione 65% per consultare il testo dello schema di decreto legge e le relazioni tecnica e illustrativa.
1. Cosa cambia con il nuovo eco-bonus?
Anzitutto la vecchia Detrazione 55% diventa una Detrazione 65% che potrà essere sfruttata da chi eseguirà interventi di miglioramento energetico della propria abitazione. Ma non solo. La proroga al 31 dicembre 2013 per questa tipologia di interventi scongiura, almeno per ora, il “riassorbimento” dell’agevolazione nella Detrazione 36% per le ristrutturazioni semplici, anch’essa, peraltro, rimasta al 50% e valida fino al termine dell’anno in corso (consulta il nostro Speciale Detrazione 50% Ristrutturazione).
La nuova Detrazione 65%, che in una prima versione della bozza del decreto legge era stata innalzata addirittura al 75%, avrà un doppio binario. Infatti, se i lavori di efficientamento energetico saranno eseguiti da un privato per la propria abitazione, la scadenza dell’eco-bonus è fissato al 31 dicembre 2013.
Più tempo, invece, per i condomini. In questo caso la scadenza della Detrazione 65% è fissata addirittura al 30 giugno 2014 ma a patto che i lavori coinvolgano almeno il 25% della superficie dell’involucro.
2. Che accade al 31 dicembre 2013 o al 30 giugno 2014?
La nuova proroga della Detrazione 65% è l’ultima, almeno stando a quanto dichiarato in conferenza stampa dallo stesso Letta. In sostanza, al termine delle scadenze sopra riportate, eventuali interventi di miglioramenti dell’efficienza energetica della struttura potranno essere detratte solo nella misura del 36% e per un tetto massimo di spesa di 48.000 euro: esattamente come per le ristrutturazioni semplici.
Vale la pena ricordare che esistono altre due date importanti. Entro il 2018, infatti, tutti gli edifici pubblici dovranno rispettare i requisiti degli Edifici a Energia Quasi Zero (Near Zero Energy Buildings). L’obbligo per i privati di scatterà, invece, nel 2021.
3. Quali sono le spese che non rientrano nella Detrazione 65%
Alcuni interventi, coperti però dagli incentivi previsti dal Conto Termico, non potranno usufruire della Detrazione 65%. Nello specifico si tratta della sostituzione degli scaldabagno tradizionale e dei sistemi di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza. Sono esclusi dall’eco-bonus della Detrazione 65% anche gli impianti geotermici a bassa entalpia (leggi Detrazione 55%, si attaccano le pompe di calore).