Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e cooordinatrice della Sezione “Separazioni e divorzi”
Il ritardo, anche di pochi giorni, nel versamento dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge rende legittimo l’ordine, da parte del Giudice, di versamento diretto della somma dovuta a chi è tenuto alla corresponsione dello stipendio all’obbligato.
Questa è l’interessante motivazione del decreto emesso in data 07.02.2011 dal Tribunale di Caltanissettta – Sezione Civile.
Nella fattispecie esaminata dal Collegio Giudicante, Tizio – tenuto alla corresponsione dell’assegno mensile di mantenimento nei confronti di Caia – versa frequentemente in ritardo quanto dovuto all’ex coniuge (è stato dimostrato nel corso del procedimento che una mensilità è stata anche versata in due “tranches”), pur sapendo che l’ex coniuge non ha altri redditi per il suo sostentamento.
I Giudici hanno richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 156, sesto comma, cod. civ., nell’attribuire al giudice, in caso d’inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell’adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento” (vedi, in tal senso, Cass. civ. n. 23668 del 06.11.2006; cfr., altresì, Cass. civ. 09.12.1983 n.7303; Cass. civ. n. 1095/90).
In sostanza, la misura adottata dal Tribunale di Caltanissetta – ha ordinato all’INPDAP di versare direttamente a Caia la somma dovuta mensilmente a quest’ultima a titolo di mantenimento, detraendola da quanto versato con la medesima periodicità a Tizio – trova la sua giustificazione e motivazione nelle seguenti circostanze di fatto provate nel corso del procedimento:
- Tizio, per sua stessa ammissione, ha versato sistematicamente in ritardo l’assegno di mantenimento a Caia;
- Per un periodo di tempo non ha versato nulla, a causa di non meglio precisate (nè dimostrate) difficoltà economiche;
- dall’estratto-conto depositato è risultato che in un caso l’assegno di mantenimento è stato versato in due “tranches”;
- Tizio ha dichiarato di essere “sempre stato al corrente del fatto che tale assegno di mantenimento rappresentava – e rappresenta – l’unico mezzo di sostentamento dell’odierna ricorrente“.
Il Tribunale ha ritenuto di disporre la misura sopra citata in favore di Tizia al fine di consentire a quest’ultima di disporre con regolarità della somma dovuta a titolo di mantenimento.
Roma, 08.02.2011 Avv. Daniela Conte
Tribunale di Caltanissetta – Sezione civile – decreto del 07.02.2011
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