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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [23]

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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [23] CORTE DI GIUSTIZIA
204) Nella denominazione della sezione 4, sono aggiunti i termini «DELL'UNIONE EUROPEA» 205) L'articolo 220 è abrogato. 206) All'articolo 221, il primo comma è soppresso. 207) All'articolo 223, i termini «…, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis.» sono aggiunti alla fine del primo comma. 208) All'articolo 224, primo comma, la prima frase è soppressa e i termini «del Tribunale» sono inseriti dopo «Il numero dei giudici …». Al secondo comma, i termini «…, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis.» sono inseriti alla fine della seconda frase. 209) È inserito il nuovo articolo 224 bis seguente: «Articolo 224 bis È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 223 e 224. Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.». 210) All'articolo 225, paragrafo 1, primo comma, prima frase, i termini «... attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli ...» sono sostituiti da «... attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo 225 A e di quelli ...» ed al paragrafo 2, primo comma, i termini «istituite in applicazione dell'articolo 225 A» sono soppressi. 211) L'articolo 225 A è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.»; b) al secondo comma i termini «La decisione» sono sostituiti da «Il regolamento» ed i termini «tale camera» sono sostituiti da «tale tribunale»; c) al terzo comma i termini «la decisione sull'istituzione della camera» sono sostituiti da «il regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato»; d) al sesto comma i termini «dalla decisione» sono sostituiti da «dal regolamento» ed è aggiunta la frase seguente alla fine: «Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.»; 212) L'articolo 228 è così modificato: a) al paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente che diventa primo comma: «2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.». Al terzo comma, che diventa secondo comma, i termini «di giustizia» dopo «Corte» sono soppressi; b) è aggiunto il nuovo paragrafo 3 seguente: «3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 226 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.». 213) All'articolo 229 A, i termini «…il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, …» sono sostituiti da «…il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, …» e i termini «titoli comunitari di proprietà industriale» sono sostituiti da «titoli europei di proprietà intellettuale». L'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.». 214) L'articolo 230 è così modificato: a) al primo comma, i termini «… atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, …» sono sostituiti da «… atti legislativi, …», i termini «e del Consiglio europeo» sono aggiunti dopo «Parlamento europeo», i termini «vis-à-vis» sono sostituiti da «à l'égard» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e la frase seguente è aggiunta alla fine: «Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.»; b) al terzo comma, i termini «... che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.» sono sostituiti da «... che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative»; c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.»; d) è inserito il nuovo quinto comma seguente, mentre l'attuale quinto comma diventa sesto comma: «Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.»; 215) All'articolo 231, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.». 216) L'articolo 232 è così modificato: a) al primo comma, i termini «il Consiglio europeo,» sono inseriti dopo «Parlamento europeo», i termini «o la Banca centrale europea» sono inseriti dopo «la Commissione», il termine «o» prima di «la Commissione» è sostituito da una virgola e la frase seguente è aggiunta alla fine del comma: «Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.»; b) al terzo comma, i termini «... ad una delle istituzioni» sono sostituiti da «ad una istituzione, organo o organismo»; c) il quarto comma è soppresso. 217) All'articolo 233, primo comma, i termini «o le istituzioni» sono soppressi ed il verbo è modificato di conseguenza; il terzo comma è soppresso. 218) All'articolo 234, primo comma, lettera b), i termini «e della BCE» sono soppressi e la lettera c) è soppressa. Il seguente comma è aggiunto alla fine dell'articolo: «Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia dell'Unione europea statuisce il più rapidamente possibile.». Al secondo e terzo comma il termine «giurisdizione» è sostituito da «organo giurisdizionale» ed il verbo «è tenuta» da «è tenuto». 219) All'articolo 235, il rinvio all'articolo 288, secondo comma, è sostituito da un rinvio all'articolo 288, secondo e terzo comma. 220) È inserito il nuovo articolo 235 bis seguente: «Articolo 235 bis La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo. La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.». 221) All'articolo 236, i termini «…dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi» sono sostituiti da «…dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione». 222) All'articolo 237, lettera d), all'inizio della seconda frase, il termine «direttivo» è inserito dopo «consiglio». 223) Sono inseriti i due nuovi articoli 240 bis e 240 ter seguenti: «Articolo 240 bis La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni. Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 25ter del trattato sull'Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 230, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea. Articolo 240 ter Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo IV concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.». 224) L'articolo 241 è sostituito dal seguente: «Articolo 241 Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.». 225) All'articolo 242, seconda frase, i termini «de justice» dopo «Cour» sono soppressi nella versione francese [non riguarda la versione italiana]. 226) All'articolo 245, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.».
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