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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [4]

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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [4]
CAPITALI
60) All'articolo 57, paragrafo 2, i termini «... il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure ...» e l'ultima frase del paragrafo 2 diventa il paragrafo 3, così redatto:«3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.».61) All'articolo 58, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 seguente:«4. In assenza di misure in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.».62) L'articolo 60 diventa l'articolo 61 H. Detto articolo è modificato come indicato al punto 64).
SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
63) Il titolo IV, denominato «SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA» sostituisce il titolo IV relativo a visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone. Tale titolo contiene i capi seguenti:Capo 1: Disposizioni generaliCapo 2: Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazioneCapo 3: Cooperazione giudiziaria in materia civileCapo 4: Cooperazione giudiziaria in materia penaleCapo 5: Cooperazione di polizia
DISPOSIZIONI GENERALI
64) L'articolo 61 è sostituito dal capo 1 e dagli articoli da 61 a 61 I seguenti. L'articolo 61 sostituisce anche l'articolo 29 dell'attuale trattato sull'Unione europea, l'articolo 61 D sostituisce l'articolo 36 di detto trattato, l'articolo 61 E sostituisce l'articolo 64, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 33 dell'attuale trattato sull'Unione europea, l'articolo 61 G sostituisce l'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 61 H riprende la formulazione dell'articolo 60 di quest'ultimo trattato, come indicato al punto 62):«CAPO 1: DISPOSIZIONI GENERALIArticolo 611. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.Articolo 61 AIl Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.Articolo 61 BPer quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.Articolo 61 CFatti salvi gli articoli 226, 227 e 228, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.Articolo 61 DÈ istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo 207, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.Articolo 61 EIl presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.Articolo 61 FGli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.Articolo 61 GIl Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 61 I, e previa consultazione del Parlamento europeo.Articolo 61 HQualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 61, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l'insieme di misure di cui al primo comma. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.Articolo 61 IGli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 61 G che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:a) su proposta della Commissione, oppureb) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.».
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