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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [7]

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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [7] TRASPORTI
69) All'articolo 70, i termini «Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato ...» sono sostituiti da «Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, ...».70) All'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:«2. All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui l'applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.».71) All'inizio dell'articolo 72, i termini «..., e salvo accordo unanime del Consiglio, ...» sono sostituiti da «..., e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una misura che conceda una deroga, ...».72) L'articolo 75 è così modificato:a) al paragrafo 1, i termini «Devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni ...» sono sostituiti da «Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni ...»;b) al paragrafo 2, i termini «il Consiglio possa» sono sostituiti da «il Parlamento europeo e il Consiglio possano»;c) al paragrafo 3, primo comma, i termini «del Comitato economico e sociale» sono sostituiti da «del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale».73) All'articolo 78, è aggiunta la frase seguente:«Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo.».74) All'articolo 79, la parte di frase «restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale» è soppressa.75) All'articolo 80, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:«2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.».
REGOLE DI CONCORRENZA
76) All'articolo 85, è aggiunto il nuovo paragrafo 3 seguente:«3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, lettera b).».77) L'articolo 87 è così modificato:a) al paragrafo 2, la frase seguente è aggiunta alla fine della lettera c):«Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.»;b) al paragrafo 3, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine della lettera a): «..., nonché quello delle regioni di cui all'articolo 299, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;».78) All'articolo 88, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 seguente:«4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 89, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.».
DISPOSIZIONI FISCALI
79) All'articolo 93, alla fine, i termini «... entro il termine previsto dall'articolo 14.» sono sostituiti da «... ed evitare le distorsioni di concorrenza.».
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
80) È invertito l'ordine degli articoli 94 e 95. L'articolo 94 diventa articolo 95 e l'articolo 95 diventa articolo 94.81) L'articolo 95, che diventa articolo 94, è così modificato:a) all'inizio del paragrafo 1, i termini «In deroga all'articolo 94 e» sono soppressi;b) all'inizio del paragrafo 4, la parte di frase «Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, ...» è sostituita da «Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, ...»;c) all'inizio del paragrafo 5, la parte di frase «Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, ...» è sostituita da «Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, ...»;d) al paragrafo 10, i termini «una procedura comunitaria di controllo» sono sostituiti da «una procedura di controllo dell'Unione».82) All'articolo 94, che diventa articolo 95, i termini «Fatto salvo l'articolo 94, ...» sono inseriti all'inizio.83) All'articolo 96, secondo comma, prima frase, i termini «, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione ...» sono sostituiti da «, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono ...». La seconda frase è sostituita da «Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai trattati.».
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
84) È inserito il nuovo articolo 97 bis seguente come ultimo articolo del titolo VI:«Articolo 97 bisNell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.».
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