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I nuovi italiani

Creato il 05 aprile 2012 da Giornalismo2012 @Giornalismo2012

stranieri nati in italia

-Di Mara Formaggia

L’Italia è storicamente un paese di emigranti, che negli ultimi 4 decenni, grazie al boom economico, ha subito un inversione di rotta, attraendo immigrati da ogni dove in cerca di fortuna.

Questo processo ha donato al Bel Paese una nuova identità multiculturale, identità che è una palese realtà, ma che non trova riscontro nella legislazione attuale nei confronti dei figli di immigrati, individui nati e cresciuti in Italia.
La necessità di cambiamento ha trovato conferma nelle parole forti del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano pronunciate il 26 novembre 2011: “Mi auguro che in Parlamento si possa affrontare anche la questione della cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri. Negarla è un autentica follia, un assurdità”.

Attualmente la legge italiana prevede che l’acquisizione della cittadinanza italiana segua il principio dello IUS SANGUIS, ovvero la trasmissione da genitori a figli. I figli degli stranieri nati in Italia non acquistano la cittadinanza italiana, ma seguono la cittadinanza ed il titolo di soggiorno dei genitori, è previsto comunque un beneficio di legge secondo l’art. 4 comma 2 (l. n° 91 del 05/02/92) a favore dei cittadini stranieri nati in Italia che possono richiedere la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni. Requisito essenziale per usufruire di questo beneficio è la residenza senza interruzioni in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età, inoltre è necessario inoltrare l’istanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età, trascorso questo lasso di tempo si perde tale diritto definitivamente.
Per fare domanda di cittadinanza italiana il cittadino straniero, nato in Italia, deve rivolgersi direttamente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Residenza, presentando la seguente documentazione:Tuttavia è stato verificato che molti figli di immigrati non sono a conoscenza di questa possibilità che si vede svanire dopo i 19 anni, per questo ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Save the Children e Rete G2 sono impegnati in una campagna d’informazione nell’attesa che venga promulgata una nuova legge, che riconosca anche legalmente la cittadinanza alle nuove generazioni di italiani.

1. copia integrale dell’atto di nascita

2. certificato storico di residenza

3. titolo di soggiorno

4. ricevuta del versamento di un contributo di Euro 200 euro sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza (il contributo si versa solo dopo la verifica dei requisiti necessari).

Inoltre è utile qualsiasi documentazione ufficiale (certificati di frequenza scolastica, di vaccinazione, medici ecc…) che possano dimostrare la permanenza in Italia, senza interruzioni di residenza legale, nel caso di iscrizione tardiva all’anagrafe o periodi di interruzione del titolo di soggiorno.

Una volta accettata la domanda il nuovo cittadino presterà giuramento sulla Costituzione e fedeltà alla Repubblica.
L’iter è sicuramente semplice e veloce, ma rimane comunque un beneficio acquisibile solo dopo i 18 anni e non un diritto riconosciuto dalla nascita.

I nuovi italiani – Figli di immigrati nati in Italia

Di seguito la proposta di legge promossa dalla campagna di iniziativa popolare “L’Italia sono anch’io”:

“Modifiche alla L. 5 Febbraio 1992, N.91 “Nuove Norme Sulla Cittadinanza”.
Art. 1.
(Nascita)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
“ b-bis.Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia
legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno.”
“b-ter). Chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia
nato in Italia.”

2. All’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,n. 91,come modificato dal comma 1 del presente articolo sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a
seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un
anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di
altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana..”
“2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i
soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza
ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore
età”.

Art. 2
(Minori)

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, è sostituito dai seguenti:
“2. Lo straniero nato in Italia o entratovi entro il decimo anno di età, che vi abbia
legalmente soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se
dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.”
“2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei
genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale, se ha frequentato un corso di
istruzione primaria, o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti
scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione
professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal
raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra
cittadinanza, alla cittadinanza italiana.2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene
cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di
voler acquistare la cittadinanza italiana”.

 


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