Pubblichiamo un articolo apparso sul sito Eddyburg che segnala ulteriori devastanti conseguenze di un emedamento inserito nel cosiddetto “Decreto del fare”, diventato “legge 9 agosto 2013, n. 98 – disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”:
[da Eddyburg.it] 50 anni dopo “Le mani sulla città”, la speculazione in Parlamento
Significative adesioni di Asor Rosa, Berdini, Cervellati, DeLucia, Emiliani, Guermandi, Montanari, Settis alla denuncia di uno degli effetti perversi del famigerato “Decreto del Fare”: l’attacco al territorio continua ad essere bipartisan Il 14 e 15 agosto scorso abbiamo denunciato (presentando la posizione della Confindustria) e criticato analiticamente (con l’articolo di Sergio Brenna) il decreto del (dis)FARE. Tra le adesioni alla denuncia pubblichiamo quella pervenutaci il 24 agosto da alcuni autorevoli intellettuali
Una scena del film “Le mani sulla città” di Francesco Rosi
A 50 anni da “Le mani sulla città”, la speculazione edilizia è favorita per legge.
Un emendamento introdotto dal Senato al testo governativo del “Decreto del Fare” [1] consente a Regioni e Province autonome di approvare disposizioni derogatorie agli standard urbanistici: un provvedimento della fine degli anni Sessanta, d’importanza vitale, che fissa le quantità minime di spazi pubblici di cui ha diritto ogni cittadino italiano [2] . Non sorprende che a condurre l’attacco sia l’attuale ministro alle Infrastrutture Maurizio Lupi che, da assessore al comune di Milano e poi da parlamentare FI e Pdl, aveva portato avanti terrificanti proposte di privatizzazione dell’urbanistica. Grave è che stavolta sia riuscito a ottenere l’assenso del centro sinistra, accampando pubblicamente l’intesa raggiunta con il Pd Roberto Morassut.
Questo è uno degli effetti del governo delle larghe intese.
Alberto Asor Rosa, Paolo Berdini, Pierluigi Cervellati, Vezio De Lucia Vittorio Emiliani, Maria Pia Guermandi, Tomaso Montanari, Salvatore Settis.
> Vai all’articolo Conseguenze del decreto del fare sull’edilizia: di cosa parliamo del 24 agosto 2013
> Vai all’articolo Decreto del fare, quello che era meglio non fare del 21 agosto 2013
> vai all’articolo Decreto del fare, un’altra cosa da non fare del 2 agosto 2013
> vai all’articolo Decreto del “fare”: l’aggiunta da non fare del 31 luglio 2013
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[1] Ecco il passaggio nella legge:
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
Scarica il DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione diquelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. D.M. 1444 del 1968
[2] [da Wikipedia]
Gli standard urbanistici rappresentano i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici riservati alle attività collettive, all’edilizia scolastica, a verde pubblico o a parcheggi.
Tali disposizioni si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti. Tale superficie è espressa in metri quadrati di area edificabile da destinarsi alla localizzazione di servizi pubblici per ogni abitante di cui si prevede l’insediamento all’interno di un piano urbanistico.
Il concetto di standard è stato introdotto dal decreto interministeriale 10 aprile 1968 n. 1444 D.M. 1444 del 1968 che valutava in 18 m2/ab la quantità minima di spazi pubblici suddivisi in: 9 m2/ab di “verde regolato”, 2,5 m2/ab di “parcheggi”, 4,5 m2/ab per l’istruzione e 2 m2/ab per “attrezzature di interesse comune”.
Ai fini dell’osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 m² di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 m³ vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 m² (pari a circa 20 m³ vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
L’evoluzione della materia urbanistica ha introdotto la possibilità di “monetizzare” lo standard, pratica che permette al lottizzante di corrispondere alla pubblica amministrazione (P.A.) un canone in danaro per ogni metro quadrato non ceduto. La P.A. avrà poi l’obbligo di utilizzare quanto ottenuto dalla monetizzazione per la realizzazione di opere pubbliche da localizzarsi ove pianificato.