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“la marcatura ce sui prodotti”

Creato il 01 febbraio 2011 da Bitmag

Il libero mercato e i prodotti sicuri

Uno dei principali compiti dell’Unione europea è garantire che le merci possano circolare liberamente all’interno del mercato comunitario, senza restrizioni tecniche o commerciali da parte dei Paesi membri. A questo si deve aggiungere il fondamentale obiettivo di far si che tutti i prodotti destinati al consumatore siano sicuri e non presentino rischi per l’utilizzatore, indipendentemente dal fatto che siano stati acquistati o avuti a titolo gratuito. Per realizzare tutto ciò il Consiglio e il Parlamento europei svolgono una intensa attività di legiferazione elaborando ed aggiornando le Direttive europee, mentre gli Organismi Internazionali di Normazione quali il CEN, il CENELEC e l’ETSI predispongono standard tecnici su mandato della Commissione europea. Sia le direttive che gli standard o norme tecniche, le prime in ambito giuridico e gli standard in ambito tecnico, mirano a definire i requisiti di sicurezza che devono essere rispettati affinché il prodotto possa considerarsi conforme ed essere commercializzato legalmente in tutto lo spazio Economico Europeo.

Principi della marcatura CE

L’obbligo di apporre la marcatura CE viene introdotto da direttive che prevedono una armonizzazione legislativa (le cosiddette direttive del “Nuovo approccio”) in virtù della quale vengono fissati i requisiti essenziali di sicurezza che i prodotti devono rispettare per poter circolare liberamente mentre le specifiche tecniche di tipo costruttivo e prestazionale vengono rimandate a norme armonizzate. E’ chiaro, quindi, che la marcatura CE non ha fini commerciali, non è un marchio di origine e non indica che il prodotto è stato fabbricato nella Comunità. La marcatura CE fa parte del complesso processo di valutazione della conformità che deve essere effettuato, prima dell’immissione sul mercato del prodotto, dal fabbricante (che in taluni casi può avvalersi anche di un Organismo tecnico abilitato) e  sostanzialmente ne rappresenta il momento conclusivo. La marcatura CE, apposta sotto la responsabilità dell’operatore economico che immette sul mercato il prodotto, ha lo scopo di documentare la conformità del prodotto in questione ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge e dalle specifiche tecniche applicabili ed assicura che il prodotto è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità del caso. E’ bene  distinguere la conformità del prodotto dalla qualità per la quale non esistono obblighi di alcun genere  - ci troviamo infatti in un contesto di opzionalità aziendale - e che rappresenta un elemento aggiuntivo, evidentemente di tipo prestazionale, i cui parametri non sono codificati e regolamentati cosi come avviene per la conformità ai requisiti di sicurezza. Solo se un prodotto è conforme il fabbricante, o l’operatore economico che si assume le medesime responsabilità del fabbricante, può legittimamente apporre la marcatura CE, facendo bene attenzione ad assicurare che oltre alla marcatura siano presenti anche altre informazioni tra cui i propri dati identificativi.

I prodotti soggetti alla marcatura CE

Non tutti i prodotti devono recare la marcatura CE, ma solo quelli che rientrano nel campo di applicazione delle direttive che la prevedono e che sono destinati al mercato comunitario. Se lo stesso prodotto è disciplinato da più direttive, la marcatura CE indica che il prodotto in questione è conforme a tutte la direttive applicabili. Le categorie di prodotti soggetti alla marcatura CE sono molteplici e comprendono sia i prodotti destinati al consumatore finale come i giocattoli, gli apparecchi elettrici, i dispositivi di protezione individuale, che quelli strumentali come le macchine, gli ascensori, i dispositivi medici, le attrezzature a pressione e le imbarcazioni da diporto.

Apposizione della marcatura CE

Secondo quanto prescritto dalla legge la marcatura CE deve essere apposta al termine della procedura di valutazione della conformità e comunque prima dell’immissione sul mercato del prodotto. Poiché indica la conformità a requisiti essenziali a tutela di interessi pubblici, rappresenta una informazione basilare sia per le autorità di controllo che per gli stakeholders: produttori, distributori, consumatori finali e utilizzatori del bene. Esistono regole e condizioni da rispettare affinché possa essere facilmente accessibile a tutti. Innanzi tutto deve essere apposta sul prodotto in modo visibile (ad esempio sul retro o sul fondo del prodotto), deve essere leggibile (l’altezza minima deve essere di 5 mm) ed indelebile nel senso che in condizioni normali non deve poter essere eliminata senza lasciare tracce visibili. Quando le caratteristiche e la natura del prodotto non consentono l’apposizione sul prodotto, deve essere apposta sull’imballaggio e sui documenti che accompagnano il prodotto. E’ possibile trovare insieme alla marcatura CE anche unpittogramma o un qualsiasi altro marchio che indichi la presenza di un rischio che non può essere eliminato in quanto legato alle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso.

MARCATURA CE

Le responsabilità

Il mancato rispetto della normativa sulla marcatura CE, cosi come un uso improprio della stessa, ha ripercussioni giuridico – amministrative ed economiche tali da produrre un effetto deterrente verso i trasgressori. La responsabilità cade in modo graduale su tutti gli operatori economici: sul fabbricante (o sul suo rappresentante autorizzato nominato mediante mandato scritto) che esegue la valutazione di conformità, redige la scheda tecnica, rilascia la dichiarazione CE di conformità ed applica la marcatura CE, sull’importatore che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo e che deve accertare che il fabbricante avente sede al di fuori dell'Unione europea abbia fatto quanto la legge pone come suo obbligo e che la relativa documentazione sia disponibile qualora richiesta dalle Autorità di controllo, fino al distributore (persona fisica o giuridica della catena di fornitura diversa dal fabbricante e dall’importatore) che mette a disposizione il prodotto sul mercato e che deve verificare la presenza sia della marcatura CE che della necessaria documentazione di supporto. Il Ministero dello Sviluppo Economico, quale autorità nazionale di controllo, può adottare provvedimenti restrittivi della commercializzazione dei prodotti che presentano irregolarità in merito alla marcatura CE; tali provvedimenti possono essere di tipo temporaneo o definitivo a seconda dei casi. Sono previste sanzioni pecuniarie amministrative e per le infrazioni più gravi sanzioni penali con l’intervento dell’Autorità giudiziaria.

Marcature similari

La marcatura CE è l’unica marcatura riconosciuta per indicare la conformità del prodotto ai requisiti previsti dalla legge, pertanto qualsiasi altro marchio deve svolgere una funzione diversa offrendo un valore aggiunto. Ciò è possibile indicando la conformità ad obiettivi differenti rispetto a quelli cui si riferisce la marcatura CE: ad esempio quelli relativi alla tutela ambientale. I marchi che possono essere aggiunti alla marcatura CE, come può essere il marchio depositato del fabbricante, non devono confondersi con la marcatura CE e non ne devono ridurre leggibilità e visibilità. Recentemente si è assistito alla comparsa di un simbolo molto simile alla marcatura CE: un logo che si potrebbe confondere poiché simile per grafica e colorazione anche se differente perché avente una distanza minore tra le due lettere. Tale simile marcatura vorrebbe indicare l'abbreviazione delle parole  “China Export". Si tratta evidentemente di  un messaggio fuorviante in considerazione del fatto che, soprattutto per il consumatore medio, è molto facile confonderla con la vera marcatura CE. La vera marcatura CE deve essere perfettamente riconducibile all’immagine nella carta millimetrata della foto riportata e rispettare le prescritte dimensioni.

Roma, 1 febbraio 2011

Maria Simonetta Diamante

MiSE



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