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Processo eternit seduta 27 -28 giugno

Creato il 29 giugno 2011 da Andrea21948

PROCESSO ETERNIT: UDIENZE DEL 27 E 28 GIUGNO

La settimana che inizia lunedì 27 giugno vede due udienze del processo all'Eternit.
La seduta di lunedì 27 giugno, che si apre alle ore 9:20, vede la terza parte della requisitoria, che viene preceduta da una disquisizione del giudice Giuseppe Casalbore sul fatto che le registrazioni del procedimento risultano di difficile comprensione a causa di problemi persistenti all'impianto audio.
Ad incaricarsi della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è il sostituto pm Gianfranco Colace: conclude la parte concernente i reati di cui all'articolo 437 del c.p., parlando degli elementi soggettivi del reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.
Con l'ausilio dela citazione delle testimonianze raccolte nel corso del dibattimento, l'oratore riesce a palesare come in tutti i siti produttivi italiani ci fosse carenza, e/o inidoneità, dei dispositivi di protezione individuale - le mascherine erano utili soltanto per la polvere grossa, mentre non erano adeguate a filtrare quella sottile: in sostanza si trattava poco più di un palliativo psicologico - di quelli di protezione collettiva (gli aspiratori sulle postazioni di lavoro, ma anche la lavanderia aziendale, la cui mancanza ha contribuito pesantemente alla propagazione delle malattie asbesto-correlate al di fuori della fabbrica), e della informazione su di esse a dipendenti e popolazione.
Al termine della lunghissima trattazione, il Colace conclude che "tutti gli ambiti di prevenzione sono stati consapevolmente violati dai vertici aziendali"; questo soprattutto per la sistematica violazione - fino a tutto il 1985 - delle prescrizioni in materia effettuate dall'Ispettorato del Lavoro di Alessandria.
Alle ore 14:00 il giudice sospende la seduta e la rinvia al giorno successivo.
Questa volta l'udienza si apre alle ore 9:25, e consta dell'esposizione della quarta, e penultima, parte della requisitoria; al termine di questa, la parola verrà data alle parti civili, nell'ordine concordato tra di esse: in mancanza di accordo provvederà il Tribunale, tenendo conto che gli avvocati dei fori stranieri parleranno alla seduta del 18 luglio prossimo.
La trattazione odierna si concentra esclusivamente sul delitto di cui all'articolo 434 del c.p., quello che si occupa del "crollo di costruzioni ed altri disastri dolosi"; il procuratore Raffaele Guariniello si incarica di ilustrare i diversi elementi che integrano il reato, facendo riferimento a decine di sentenze della suprema Corte di Cassazione.
Dalla loro lettura si evince che, come per il reato di omissione dolosa di cautele antinfortnistiche, siamo in presenza di un delitto di pericolo presunto: pertanto esso si configura indipendentemente se l'evento si verifichi o meno, basta che ve ne sia la possibilità: il pm alessandrino argomenta come "nel nostro caso abiamo altro che un pericolo: un danno immane", derivante da attività pericolose ed illecite.
Successivamente prende la parola il sostituto Colace, che tratta - attraverso la citazione di decine di testimonianze ascoltate nel corso del dibattimento - le fonti di inquinamento presenti, sia all'interno sia all'esterno dei siti produttivi, dalla cui presenza deriva la contestazione del reato di cui all'articolo 434 del c.p.
Alle ore 13:40 il giudice sospende la seduta e la rinvia a lunedì 4 luglio.

Torino, 28 giugno 2011

 

Stefano Ghio - Rete sicurezza Torino

PROCESSO ETERNIT: UDIENZE DEL 27 E 28 GIUGNO

La settimana che inizia lunedì 27 giugno vede due udienze del processo all'Eternit.
La seduta di lunedì 27 giugno, che si apre alle ore 9:20, vede la terza parte della requisitoria, che viene preceduta da una disquisizione del giudice Giuseppe Casalbore sul fatto che le registrazioni del procedimento risultano di difficile comprensione a causa di problemi persistenti all'impianto audio.
Ad incaricarsi della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è il sostituto pm Gianfranco Colace: conclude la parte concernente i reati di cui all'articolo 437 del c.p., parlando degli elementi soggettivi del reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.
Con l'ausilio dela citazione delle testimonianze raccolte nel corso del dibattimento, l'oratore riesce a palesare come in tutti i siti produttivi italiani ci fosse carenza, e/o inidoneità, dei dispositivi di protezione individuale - le mascherine erano utili soltanto per la polvere grossa, mentre non erano adeguate a filtrare quella sottile: in sostanza si trattava poco più di un palliativo psicologico - di quelli di protezione collettiva (gli aspiratori sulle postazioni di lavoro, ma anche la lavanderia aziendale, la cui mancanza ha contribuito pesantemente alla propagazione delle malattie asbesto-correlate al di fuori della fabbrica), e della informazione su di esse a dipendenti e popolazione.
Al termine della lunghissima trattazione, il Colace conclude che "tutti gli ambiti di prevenzione sono stati consapevolmente violati dai vertici aziendali"; questo soprattutto per la sistematica violazione - fino a tutto il 1985 - delle prescrizioni in materia effettuate dall'Ispettorato del Lavoro di Alessandria.
Alle ore 14:00 il giudice sospende la seduta e la rinvia al giorno successivo.
Questa volta l'udienza si apre alle ore 9:25, e consta dell'esposizione della quarta, e penultima, parte della requisitoria; al termine di questa, la parola verrà data alle parti civili, nell'ordine concordato tra di esse: in mancanza di accordo provvederà il Tribunale, tenendo conto che gli avvocati dei fori stranieri parleranno alla seduta del 18 luglio prossimo.
La trattazione odierna si concentra esclusivamente sul delitto di cui all'articolo 434 del c.p., quello che si occupa del "crollo di costruzioni ed altri disastri dolosi"; il procuratore Raffaele Guariniello si incarica di ilustrare i diversi elementi che integrano il reato, facendo riferimento a decine di sentenze della suprema Corte di Cassazione.
Dalla loro lettura si evince che, come per il reato di omissione dolosa di cautele antinfortnistiche, siamo in presenza di un delitto di pericolo presunto: pertanto esso si configura indipendentemente se l'evento si verifichi o meno, basta che ve ne sia la possibilità: il pm alessandrino argomenta come "nel nostro caso abiamo altro che un pericolo: un danno immane", derivante da attività pericolose ed illecite.
Successivamente prende la parola il sostituto Colace, che tratta - attraverso la citazione di decine di testimonianze ascoltate nel corso del dibattimento - le fonti di inquinamento presenti, sia all'interno sia all'esterno dei siti produttivi, dalla cui presenza deriva la contestazione del reato di cui all'articolo 434 del c.p.
Alle ore 13:40 il giudice sospende la seduta e la rinvia a lunedì 4 luglio.

Torino, 28 giugno 2011

 

Stefano Ghio - Rete sicurezza Torino


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