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MERCATO INTERNO
40) All'inizio della parte terza è inserito il titolo I, denominato «MERCATO INTERNO».41) È inserito l'articolo 22 bis, che riprende il testo dell'articolo 14. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:«1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.».42) È inserito l'articolo 22 ter, che riprende il testo dell'articolo 15. Al primo comma, i termini «... nel corso del periodo di instaurazione ...» sono sostituiti da «... per l'instaurazione ...».43) Il titolo I sulla libera circolazione delle merci diventa il titolo I bis.44) All'articolo 23, paragrafo 1, i termini «... è fondata sopra ...» sono sostituiti da «comprende».45) Dopo l'articolo 27 è inserito il capo 1 bis, denominato «COOPERAZIONE DOGANALE», ed è inserito l'articolo 27 bis, che riprende il testo dell'articolo 135 con la soppressione dell'ultima frase dello stesso.
AGRICOLTURA E PESCA
46) Nella denominazione del titolo II, sono aggiunti i termini «E PESCA».47) L'articolo 32 è così modificato:a) al paragrafo 1 è inserito il nuovo primo comma seguente:«1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.»; il testo attuale del paragrafo 1 diventa secondo comma. Al secondo comma, prima frase, i termini «, la pesca» sono inseriti dopo i termini «l'agricoltura» e la frase seguente è aggiunta come ultima frase del comma: «I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine “agricolo” si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.»;b) al paragrafo 2, i termini «... o il funzionamento ...» sono inseriti dopo i termini «l'instaurazione»;c) al paragrafo 3, i termini «del presente trattato» sono soppressi.48) L'articolo 36 è così modificato:a) al primo comma, i termini «dal Parlamento europeo e» sono inseriti prima dei termini «dal Consiglio» e il rinvio al paragrafo 3 è soppresso;b) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:».49) L'articolo 37 è così modificato:a) il paragrafo 1 è soppresso;b) il paragrafo 2 diventa paragrafo 1; la parte di frase «La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte ...» è sostituita da «La Commissione presenta delle proposte ...» e il terzo comma è soppresso;c) i paragrafi seguenti sono inseriti come nuovi paragrafi 2 e 3, i paragrafi che seguono sono rinumerati di conseguenza:«2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 34, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.»;d) nella frase introduttiva del paragrafo 3, che diventa paragrafo 4, i termini «dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata» sono soppressi;e) al paragrafo 4, che diventa paragrafo 5, prima parte di frase, il termine «existe» è sostituito da «n'existe» nella versione francese [non riguarda la versione italiana].
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
50) All'articolo 39, paragrafo 3, lettera d), i termini «di applicazione» sono soppressi.51) L'articolo 42 è così modificato:a) al primo comma, i termini «... lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:» sono sostituiti da «... lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:»;b) l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:«Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppureb) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.».
LIBERTÀ DI STABILIMENTO
52) All'articolo 44, paragrafo 1, i termini «(…) il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.» Sono sostituiti da «(…) il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale.»; al paragrafo 2, i termini «Il Parlamento europeo,» sono aggiunti all'inizio del primo comma. Al paragrafo 2, lettera d) i termini «i lavoratori salariati» sono sostituiti da «i lavoratori dipendenti» e i termini «un'attività non salariata» da «un'attività autonoma».53) All'articolo 45, secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono ...».54) L'articolo 47 è così modificato:a) alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: «e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.» e i termini «attività non salariate» sono sostituiti da «attività autonome» nell'intero capo.b) il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 2; il termine «libération» è sostituito da «suppression» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e il termine «sarà» è sostituito da «è».55) È inserito l'articolo 48 bis, che riprende il testo dell'articolo 294.
SERVIZI
56) L'articolo 49 è così modificato:a) al primo comma, i termini «un paese della Comunità» sono sostituiti da «uno Stato membro»;b) al secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere ...».57) All'articolo 50, terzo comma, i termini «nel paese» sono sostituiti da «nello Stato membro» e i termini «dal paese stesso» sono sostituiti da «da tale Stato».58) All'articolo 52, paragrafo 1, i termini «... il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono ...».59) All'articolo 53, i termini «... si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione...» sono sostituiti da «... si sforzano di procedere alla liberalizzazione ...».
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40) All'inizio della parte terza è inserito il titolo I, denominato «MERCATO INTERNO».41) È inserito l'articolo 22 bis, che riprende il testo dell'articolo 14. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:«1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.».42) È inserito l'articolo 22 ter, che riprende il testo dell'articolo 15. Al primo comma, i termini «... nel corso del periodo di instaurazione ...» sono sostituiti da «... per l'instaurazione ...».43) Il titolo I sulla libera circolazione delle merci diventa il titolo I bis.44) All'articolo 23, paragrafo 1, i termini «... è fondata sopra ...» sono sostituiti da «comprende».45) Dopo l'articolo 27 è inserito il capo 1 bis, denominato «COOPERAZIONE DOGANALE», ed è inserito l'articolo 27 bis, che riprende il testo dell'articolo 135 con la soppressione dell'ultima frase dello stesso.
AGRICOLTURA E PESCA
46) Nella denominazione del titolo II, sono aggiunti i termini «E PESCA».47) L'articolo 32 è così modificato:a) al paragrafo 1 è inserito il nuovo primo comma seguente:«1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.»; il testo attuale del paragrafo 1 diventa secondo comma. Al secondo comma, prima frase, i termini «, la pesca» sono inseriti dopo i termini «l'agricoltura» e la frase seguente è aggiunta come ultima frase del comma: «I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine “agricolo” si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.»;b) al paragrafo 2, i termini «... o il funzionamento ...» sono inseriti dopo i termini «l'instaurazione»;c) al paragrafo 3, i termini «del presente trattato» sono soppressi.48) L'articolo 36 è così modificato:a) al primo comma, i termini «dal Parlamento europeo e» sono inseriti prima dei termini «dal Consiglio» e il rinvio al paragrafo 3 è soppresso;b) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:».49) L'articolo 37 è così modificato:a) il paragrafo 1 è soppresso;b) il paragrafo 2 diventa paragrafo 1; la parte di frase «La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte ...» è sostituita da «La Commissione presenta delle proposte ...» e il terzo comma è soppresso;c) i paragrafi seguenti sono inseriti come nuovi paragrafi 2 e 3, i paragrafi che seguono sono rinumerati di conseguenza:«2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 34, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.»;d) nella frase introduttiva del paragrafo 3, che diventa paragrafo 4, i termini «dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata» sono soppressi;e) al paragrafo 4, che diventa paragrafo 5, prima parte di frase, il termine «existe» è sostituito da «n'existe» nella versione francese [non riguarda la versione italiana].
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
50) All'articolo 39, paragrafo 3, lettera d), i termini «di applicazione» sono soppressi.51) L'articolo 42 è così modificato:a) al primo comma, i termini «... lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:» sono sostituiti da «... lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:»;b) l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:«Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppureb) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.».
LIBERTÀ DI STABILIMENTO
52) All'articolo 44, paragrafo 1, i termini «(…) il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.» Sono sostituiti da «(…) il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale.»; al paragrafo 2, i termini «Il Parlamento europeo,» sono aggiunti all'inizio del primo comma. Al paragrafo 2, lettera d) i termini «i lavoratori salariati» sono sostituiti da «i lavoratori dipendenti» e i termini «un'attività non salariata» da «un'attività autonoma».53) All'articolo 45, secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono ...».54) L'articolo 47 è così modificato:a) alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: «e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.» e i termini «attività non salariate» sono sostituiti da «attività autonome» nell'intero capo.b) il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 2; il termine «libération» è sostituito da «suppression» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e il termine «sarà» è sostituito da «è».55) È inserito l'articolo 48 bis, che riprende il testo dell'articolo 294.
SERVIZI
56) L'articolo 49 è così modificato:a) al primo comma, i termini «un paese della Comunità» sono sostituiti da «uno Stato membro»;b) al secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere ...».57) All'articolo 50, terzo comma, i termini «nel paese» sono sostituiti da «nello Stato membro» e i termini «dal paese stesso» sono sostituiti da «da tale Stato».58) All'articolo 52, paragrafo 1, i termini «... il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono ...».59) All'articolo 53, i termini «... si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione...» sono sostituiti da «... si sforzano di procedere alla liberalizzazione ...».
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