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Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [9]

Creato il 10 novembre 2010 da Tnepd
Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [9]

MISURE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELL'EURO
96) All'articolo 111, i testi dei paragrafi da 1 a 3 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 188 O, con le modifiche indicate al punto 174). Il testo del paragrafo 4 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 115 C, con le modifiche indicate al punto 100).97) È inserito l'articolo 111bis:«Articolo 111bisFatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della Banca centrale europea.».

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI (UEM)
98) Il testo dell'articolo 112 diventa l'articolo 245 ter con le modifiche indicate al punto 228). Il testo dell'articolo 113 diventa l'articolo 245 quater.99) L'articolo 114 è così modificato:a) al paragrafo 1, primo comma, i termini «comitato monetario a carattere consultivo» sono sostituiti da «comitato economico e finanziario»;b) al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono soppressi;c) al paragrafo 2, il primo comma è soppresso; al terzo trattino, il rinvio all'articolo 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5 è sostituito dal rinvio all'articolo 99, paragrafi 2, 3, 4 e 6, e i rinvii all'articolo 122, paragrafo 2, e all'articolo 123, paragrafi 4 e 5, sono sostituiti dal rinvio all'articolo 117bis, paragrafi 2 e 3;d) al paragrafo 4, il rinvio agli articoli 122 e 123 è sostituito dal rinvio all'articolo 116bis.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO
100) Sono inseriti il nuovo capo 3 bis e i nuovi articoli 115 A, 115 B e 115 C seguenti:«CAPO 3 bis: DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EUROArticolo 115 A1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 99 e 104, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 14, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, alfine di:a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).Articolo 115 BLe modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Eurogruppo.Articolo 115 C1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).».
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI STATI MEMBRI CON DEROGA
101) L'articolo 116 è abrogato ed è inserito l'articolo 116bis:«Articolo 116bis1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati “Stati membri con deroga”.2. Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga:a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo 99, paragrafo 2),b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo 104, paragrafi 9 e 11),c) obiettivi e compiti del SEBC (articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5),d) emissione dell'euro (articolo 106),e) atti della Banca centrale europea (articolo 110),f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo 111bis),g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 188 O),h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 245 ter, paragrafo 2),i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 115 C, paragrafo 1),j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo 115 C, paragrafo 2). Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per “Stati membri” si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE.4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo 99, paragrafo 4);b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo 104, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13). Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).».102) L'articolo 117 è abrogato, eccettuati i primi cinque trattini del suo paragrafo 2 che diventano i cinque primi trattini del paragrafo 2 dell'articolo 118bis; sono modificati come indicato al punto 103. È inserito l'articolo 117 bis così modificato:a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo del paragrafo 1 dell'articolo 121, con le modificheseguenti:i) nell'intero paragrafo, i termini «l'IME» sono sostituiti da «la Banca centrale europea»;ii) all'inizio del primo comma, è inserita la parte di frase seguente: «Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, ...»;iii) al primo comma, prima frase, i termini «... sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi ...» sono sostituiti da «... sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi ...»;iv) al primo comma, seconda frase, i termini «... uno Stato membro ...» sono sostituiti da «... ciascuno di tali Stati membri ...» e i termini «du present traité» sono soppressi nella versione francese [non riguarda la versione italiana];v) al primo comma, terzo trattino, i termini «le mécanisme de change ...» sono sostituiti da «le mécanisme de taux de change ...» nella versione francese [non riguarda la versione italiana] e i termini «... nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro,» sono sostituiti da «... nei confronti dell'euro,»;vi) al primo comma, quarto trattino, i termini «... dallo Stato membro ...» sono sostituiti da «... dallo Stato membro con deroga ...» e i termini «... al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.» sono sostituiti da «... al meccanismo di cambio.»;vii) al secondo comma, i termini «dello sviluppo dell'ecu» sono soppressi;b) il suo paragrafo 2 riprende la formulazione del paragrafo 2, seconda frase, dell'articolo 122 con le seguenti modifiche:i) alla fine del testo i termini «di cui all'articolo 121, paragrafo 1», sono sostituiti da «di cui al paragrafo 1»;ii) sono aggiunti i nuovi secondo e terzo comma seguenti:«Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, in seno al Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio. Per maggioranza qualificata di detti membri, di cui al secondo comma, s'intende quella definita conformemente all'articolo 205, paragrafo 3, lettera a).»;c) il suo paragrafo 3 riprende la formulazione del paragrafo 5 dell'articolo 123 con le seguenti modifiche:i) la parte di frase all'inizio del paragrafo «Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, ...» è sostituita da «Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, ...»;ii) i termini «adotta il tasso ...» sono sostituiti da «fissa irrevocabilmente il tasso ...» .103) L'articolo 118 è abrogato. È inserito l'articolo 118 bis così modificato:a) il suo paragrafo 1 triprende la formulazione del paragrafo 3 dell'articolo 123; i termini «del presente trattato» sono soppressi;b) il suo paragrafo 2 riprende la formulazione dei primi cinque trattini del paragrafo 2 dell'articolo 117; i cinque trattini sono modificati come indicato in appresso e sono preceduti dalla frase introduttiva seguente:«Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:»;i) al terzo trattino, i termini «sistema monetario europeo» sono sostituiti da«meccanismo di cambio»;ii) il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:«— esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazionemonetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.».104) È inserito l'articolo 118 ter, che riprende il testo dell'articolo 124, paragrafo 1, con le modificheseguenti:a) la parte di frase «Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera ...» è sostituita da «Ogni Stato membro con deroga considera ...»;b) i termini «e nel rispetto delle competenze esistenti» sono soppressi e la parte di frase «... del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ecu.» è sostituita da «... del meccanismo di cambio.».105) L'articolo 119 è così modificato:a) al paragrafo 1, i termini «con deroga» sono inseriti, rispettivamente, dopo «di uno Stato membro» al primo comma e «uno Stato membro» al secondo comma e il termine «graduale» al primo comma è soppresso;b) al paragrafo 2, lettera a), i termini «con deroga» sono inseriti dopo «gli Stati membri» e alla lettera b), i termini «il paese in difficoltà ...» sono sostituiti da «lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ...»;c) al paragrafo 3, i termini «la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ...» sono sostituiti da «la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ...»;d) il paragrafo 4 è soppresso.106) L'articolo 120 è così modificato:a) al paragrafo 1, i termini «lo Stato membro interessato può adottare ...» sono sostituiti da «uno Stato membro con deroga può adottare ...»;b) al paragrafo 3, il termine «parere» è sostituito da «raccomandazione» e il termine «membro» è aggiunto dopo «Stato»;c) il paragrafo 4 è soppresso.107) All'articolo 121, il paragrafo 1 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 117bis, con le modifiche indicate al punto 102). Il resto dell'articolo 121 è abrogato.108) All'articolo 122, la seconda frase del paragrafo 2 diventa il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 117bis, con le modifiche indicate al punto 102). Il resto dell'articolo 122 è abrogato.109) All'articolo 123, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 118bis e il paragrafo 5 diventa il paragrafo 3 dell'articolo 117bis, con le modificate indicate, rispettivamente, ai punti 103) e 102). Il resto dell'articolo 123 è abrogato.110) All'articolo 124, il paragrafo 1 diventa il nuovo articolo 118 ter, con le modifiche indicate al punto 104). Il resto dell'articolo 124 è abrogato.
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